Il Tribunale di Brindisi rimette alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 70 CCII, nella parte in cui non consente al debitore di ottenere misure protettive prima del deposito della proposta e del piano di concordato minore.
Tribunale di Brindisi, Sezione Civile – Settore Procedure Concorsuali, 10 settembre 2026.
Il caso trae origine dalla richiesta di un debitore di sospendere una procedura esecutiva immobiliare nelle more della predisposizione della proposta di concordato minore.
Il Tribunale osserva che l’art. 70 CCII consente l’adozione delle misure protettive soltanto con il decreto di apertura della procedura e, dunque, successivamente al deposito della proposta e del piano.
Secondo il Giudice, tale disciplina rischia tuttavia di rendere la tutela tardiva e ineffettiva, poiché, durante il tempo necessario alla predisposizione del piano, le azioni esecutive potrebbero proseguire sino a compromettere irreversibilmente il patrimonio destinato alla ristrutturazione.
Da qui il dubbio di compatibilità della norma con i principi di uguaglianza, ragionevolezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
Il Tribunale ha quindi rimesso la questione alla Corte costituzionale, chiamata a verificare se, in presenza di un grave pericolo per il debitore, le misure protettive possano essere concesse anche prima dell’esame della proposta e del piano.
La decisione della Consulta sarà dunque determinante per chiarire se l’attuale disciplina garantisca una tutela adeguata anche nella fase precedente all’apertura della procedura o se debba essere riconosciuta al debitore una forma di protezione anticipata.
15.09.2026