La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio.
Cassazione civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141
La fattispecie alla base della pronuncia
La fattispecie trae origine dalla domanda di omologazione di un concordato minore liquidatorio proposta da un’imprenditrice individuale già cessata e cancellata dal registro delle imprese. Tale proposta prevedeva il soddisfacimento parziale dei creditori, a fronte di un’esposizione debitoria in larga parte riconducibile alla pregressa attività imprenditoriale.
Il Tribunale di Campobasso omologava il concordato, escludendo che l’art. 33, comma 4, CCII impedisse l’accesso alla procedura all’imprenditore individuale cancellato. La Corte d’Appello di Campobasso, a fronte del reclamo presentato da Agenzia delle Entrate, confermava la decisione del giudice di prime cure, valorizzando, in particolare, la convenienza del concordato liquidatorio rispetto alla liquidazione controllata grazie al (necessario) apporto di risorse esterne. L’amministrazione finanziaria proponeva dunque ricorso per cassazione.
Le statuizioni della Corte
La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha evidenziato i seguenti aspetti:
- l’art. 33 comma 4 CCII ha recepito un orientamento – già consolidato nella giurisprudenza di legittimità e confermato dal decreto della Prima Presidente n. 22699/2023 – secondo cui la cancellazione, frutto di una scelta volontaria di cessazione dell’attività, preclude l’accesso agli strumenti concordatari, funzionali alla regolazione della crisi di un’impresa ancora esistente la quale, una volta ristrutturata, potrà proseguire o essere cancellata dal registro delle imprese;
- il c.d. Correttivo-ter, pur ampliando le opzioni a disposizione dell’imprenditore cancellato – introducendo all’art. 33 co.1-bis la possibilità per quest’ultimo di fare accesso alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione – non ha inciso sul disposto di cui al co. 4, dovendo dunque ritenersi che il legislatore non abbia inteso consentire all’imprenditore cancellato l’accesso al concordato minore;
- anche a seguito della cancellazione di una Società può individuarsi un fenomeno successorio attivo e passivo nei confronti dei soci-persone fisiche, variabile a seconda del regime di responsabilità che connotava l’ente collettivo, sicché la fattispecie per cui, a differenza della società, la persona fisica continui ad esistere dopo la cancellazione dal registro delle imprese non assume alcuna rilevanza;
- il co. 4 dell’art. 33 si riferisce al concordato minore tout court, non potendosi dunque ritenere escluso dal novero della disposizione il concordato minore c.d. liquidatorio di cui all’art. 74 co. 2 CCII;
- se è vero che, in presenza di un concordato minore “liquidatorio” i creditori potrebbero potenzialmente ricevere un maggior soddisfacimento grazie all’obbligatorio apporto di risorse esterne, è altrettanto vero che il c.d. principio di miglior soddisfacimento possibile dei creditori concorsuali non può certo scardinare le regole di sistema, tra cui l’art. 33 CCII, dovendo altresì considerarsi il più ampio raggio di azione del liquidatore all’interno della liquidazione controllata, il quale potrà esperire le azioni recuperatorie, risarcitorie e di inefficacia;
- non è affatto detto che sia necessario assicurare all’imprenditore minore individuale un ulteriore strumento a contenuto liquidatorio, ma di carattere negoziale (come il concordato minore), anzi, una simile facoltà potrebbe porre una questione di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri imprenditori, come l’imprenditore individuale non minore – che sicuramente, una volta cancellato dal registro delle imprese, non può proporre domanda di concordato preventivo – nonostante il comune statuto di imprenditorialità. In tal caso le affinità sono più marcate rispetto ad altri soggetti – quali il professionista cancellato dall’albo, l’ex imprenditore minore irregolare, il socio fideiussore di società, l’imprenditore minore cessato ma non cancellato dal registro imprese –che potrebbero invece accedere al concordato minore liquidatorio. Secondo la Cassazione, in particolare, non appare irragionevole la prospettata disparità di trattamento tra l’imprenditore minore e i suddetti soggetti, i quali, in assenza di una cancellazione dal registro delle imprese, restano esposti alla iniziativa dei loro creditori per l’apertura della liquidazione controllata, senza lo sbarramento temporale di un anno che l’imprenditore cancellato viene ad attivare con la stessa cancellazione e di cui evidentemente intende avvalersi nonostante la persistenza di un’esposizione debitoria.
Considerazioni conclusive
In sostanza, dunque, non è dato scorgere, secondo la Suprema Corte, la giustificazione di sistema per la quale ad un imprenditore minore che scelga di cancellarsi dal registro delle imprese, nonostante la persistenza di una esposizione debitoria e senza avvalersi diligentemente degli strumenti appositamente allestiti dall’ordinamento per fronteggiarla, dovrebbe garantirsi la possibilità di non liquidare l’intero patrimonio a beneficio dei creditori (come necessariamente avviene con la liquidazione controllata), riservandogli uno spazio di negozialità concorsuale di cui deliberatamente non si è avvalso a tempo debito, e che resterebbe arbitrabile a suo piacere, senza limiti di tempo.
La pronuncia smentisce così l’orientamento favorevole all’ammissibilità espresso, tra le altre, da App. Napoli, 14 luglio 2025, App. Campobasso, 6 ottobre 2025, Trib. Vicenza, 13 marzo 2025, Trib. Rimini, 23 luglio 2025, Trib. Bari, 5 novembre 2024, e, da ultimo, Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026, confermando, invece, l’orientamento restrittivo già accolto, tra le altre, da Trib. Brescia, 24 dicembre 2024, Trib. Bolzano, 22 novembre 2024, Trib. Torino, 24 luglio 2024, e Trib. Bari, 15 febbraio 2024.
Alla luce di tale pronuncia, può ritenersi dunque definitivamente composto il contrasto interpretativo che, per anni, aveva dato luogo a orientamenti discordanti nella giurisprudenza di merito.
14.09.2026