11.09.2026 Icon

Errore sul POS: il conto torna in rosso

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di riflessi bancari di un’operazione POS eseguita per un importo cento volte superiore a quello corretto. La questione era relativa, non soltanto alla restituzione della somma, ma alters alla legittimità dell’addebito da chargeback e della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.

Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza del 24 luglio 2026, n. 6343

Il caso: l’accredito anomalo

La vicenda nasce da un conto corrente assistito da servizio di acquiring e POS virtuale. Sul conto della società correntista veniva accreditata per una transazione in modalità MO/TO, con inserimento manuale dei dati della carta, un importo cento volte superiore a quello corretto, importo che – appena ricevuto – la correntista utilizzava totalmente.

A seguito della contestazione della società titolare della carta, veniva avviata una procedura di chargeback per la restituzione della differenza. L’istituto di credito chiedeva documentazione e riaccredito, ma senza esito. La banca provvedeva, quindi, al rimborso nel circuito di pagamento e addebitava il conto, che nel frattempo era divenuto incapiente e successivamente otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo.

La correntista proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il saldo passivo fosse frutto di un’operazione arbitraria della banca e contestando anche la segnalazione a sofferenza.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il provvedimento monitorio.

Il chargeback non è un prelievo arbitrario

La ratio della decisione è pratica: l’addebito non deriva da un’iniziativa unilaterale dell’intermediario, ma dalla gestione di una contestazione inerente un pagamento eseguito per errore. Decisivo è anche il riconoscimento, da parte della correntista, dell’errore di digitazione. In tale quadro, l’utilizzo delle somme non spettanti e la mancata restituzione impediscono di configurare una violazione degli obblighi contrattuali o dei doveri di correttezza della banca.

La sofferenza non nasce dal solo ritardo

La pronuncia affronta poi la segnalazione in Centrale Rischi. Richiamando la Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, il Tribunale ricorda che le sofferenze riguardano l’esposizione verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili.

Nel caso esaminato, la segnalazione è stata ritenuta legittima perché fondata su una valutazione complessiva: pieno utilizzo del fido, immediato impiego dell’accredito anomalo per altri pagamenti, incapienza del conto al momento dell’addebito e mancata restituzione pur dopo il riconoscimento dell’errore.

Considerazioni conclusive

In conclusione, se l’operazione originaria è viziata da errore imputabile all’esercente e quest’ultimo ha beneficiato di somme non dovute, il riaddebito da parte della banca non può considerarsi illegittimo.

La contestazione del credito non basta a neutralizzare la pretesa restitutoria né, in presenza di indici concreti di tensione finanziaria, la segnalazione a sofferenza.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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