La Corte costituzionale interviene sul complesso rapporto tra misure ablative penali e procedure esecutive individuali. La decisione è netta: quando il sequestro preventivo è disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. in funzione della confisca ex art. 322-ter c.p., la tutela dei creditori già coinvolti nell’esecuzione non può essere compresa automaticamente mediante il richiamo alla disciplina antimafia.
Corte costituzionale, sentenza del 16 luglio 2026, n. 126
La fattispecie: ipoteca, pignoramento e confisca
La questione nasce nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione immobiliare. Il Tribunale investito della decisione aveva disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., chiedendo di chiarire il regime di opponibilità della confisca ordinaria, o del sequestro ad essa preordinato, rispetto al creditore ipotecario e al creditore pignorante che avessero iscritto o trascritto i propri diritti prima della misura penale. La Cassazione ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p.
La disciplina antimafia non è una regola generale
Il cuore della pronuncia riguarda l’estensione, operata dal Codice della crisi e poi completata dal d.lgs. n. 150/2022, della disciplina del titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159/2011 ai sequestri penali funzionali alla confisca. Tale disciplina, nata per le misure di prevenzione, prevede una marcata prevalenza del vincolo pubblicistico: l’art. 55 cod. antimafia impedisce l’inizio o la prosecuzione delle esecuzioni individuali, mentre gli artt. 52 e 53 subordinano la soddisfazione dei creditori a condizioni ulteriori, tra cui la prova della buona fede, e la limitano al 60 per cento del valore dei beni.
Secondo la Consulta, questa generalizzazione altera la ratio originaria del codice antimafia. Fuori dall’area propria del contrasto alla criminalità organizzata, imporre al creditore di dimostrare l’estraneità all’attività illecita del debitore e subire una falcidia del 40 per cento determina una compressione irragionevole e sproporzionata del credito, tanto più quando il creditore abbia fatto affidamento sui pubblici registri e su una garanzia ipotecaria anteriore.
Il ritorno all’ordo temporalis
La Corte richiama la funzione dell’esecuzione forzata quale parte essenziale della tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. e valorizza la protezione dell’ipoteca, componente patrimoniale del creditore ai sensi dell’art. 42 Cost. Da qui discende l’illegittimità della norma censurata anche in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., quest’ultimo in rapporto all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
L’effetto della decisione è il ritorno alla regola comune dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie. Nei rapporti tra misura ablativa penale ed esecuzione individuale, prevale dunque il creditore che abbia iscritto ipoteca o trascritto il pignoramento anteriormente al sequestro, o alla confisca non preceduta da sequestro.
Considerazioni conclusive
La sentenza riafferma la necessità di un bilanciamento effettivo tra interesse pubblico alla confisca e tutela dei creditori estranei alla vicenda penale. La confisca ex art. 322-ter c.p. non può prevalere automaticamente su una procedura esecutiva sorretta da iscrizioni o trascrizioni anteriori. La verifica della priorità temporale delle formalità pubblicitarie diventa, quindi, il passaggio essenziale per stabilire se il creditore procedente e/o ipotecario possa opporre la propria posizione al vincolo penale sopravvenuto.
03.09.2026