23.07.2026 Icon

Patto parasociale: mancato rinnovo e limiti di efficacia

La disdetta comunicata prima della scadenza annuale di un patto parasociale soggetto a rinnovo tacito ne impedisce la proroga e determina la cessazione dei relativi effetti alla data prevista. Viene pertanto meno il fumus boni iuris necessario per ottenere, in sede cautelare, l’esecuzione di un assetto negoziale non più vigente. Resta inoltre fermo che il patto parasociale produce effetti esclusivamente tra i soci che vi hanno aderito e non è opponibile alla società, la quale difetta di legittimazione passiva nelle controversie relative al suo adempimento. È quanto ribadito dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza dell’8 maggio 2025 pronunciata in sede di reclamo cautelare.

Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza dell’8 maggio 2025

Il caso in esame

La controversia traeva origine da un ricorso d’urgenza proposto da una socia di minoranza di una S.r.l.. La ricorrente aveva chiesto di inibire alle altre socie l’espressione, nell’assemblea convocata per la nomina del consiglio di amministrazione, di voti contrari alle previsioni di un patto parasociale stipulato nel dicembre 2021. Il giudice della prima fase cautelare aveva accolto la domanda. Le due socie reclamanti avevano tuttavia dedotto che il patto fosse ormai cessato, poiché una di esse aveva comunicato tempestivamente la disdetta nell’agosto 2024, impedendone così il rinnovo tacito per l’anno successivo. Con un distinto reclamo, la società partecipata aveva invece sostenuto di essere estranea al patto parasociale, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la riforma della condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti.

Il Collegio ha accolto entrambi i reclami.

La durata del patto e l’efficacia della disdetta

Nell’esaminare il primo reclamo, il Tribunale si è soffermato sull’interpretazione della clausola relativa alla durata del patto. L’accordo prevedeva una scadenza iniziale fissata al 31 dicembre 2022, con successivi rinnovi taciti di durata annuale, fino al quarto anno, subordinatamente al permanere, in capo alle parti, della qualità di socie. Applicando i criteri ermeneutici fondati sulla comune intenzione delle parti, sul loro comportamento complessivo e sul principio di conservazione del contratto, il Collegio ha ritenuto che il patto avesse durata annuale. Il meccanismo di rinnovo tacito presupponeva, quale necessario contrappeso, la facoltà di ciascuna parte di impedirne la proroga mediante disdetta.

Sul punto, l’ordinanza precisa la distinzione tra recesso e disdetta. Il recesso determina lo scioglimento di un contratto ancora efficace, mentre la disdetta è diretta a impedirne il rinnovo o la proroga alla scadenza. Nel caso di specie, poiché l’accordo prevedeva rinnovi taciti annuali, la comunicazione trasmessa nell’agosto 2024 doveva essere correttamente qualificata come disdetta.

Il Tribunale ha inoltre precisato che la disdetta proveniente da una sola delle due socie fosse comunque idonea a impedirne il rinnovo; in base alla struttura dell’accordo, infatti, le due socie costituivano un’unica parte negoziale. Una volta accertata la cessazione del patto, il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris posto a fondamento della domanda cautelare; non può infatti essere ordinata l’esecuzione coattiva di un accordo che, al momento della decisione, non sia più efficace tra le parti.

L’inopponibilità del patto alla società

Con riferimento al secondo reclamo, il Tribunale ha confermato l’estraneità della società al rapporto parasociale. I patti parasociali operano infatti su un piano esterno rispetto all’organizzazione societaria e producono effetti meramente obbligatori tra i soggetti che li hanno sottoscritti. Ne consegue che la società, qualora non sia parte dell’accordo, non possa essere destinataria delle pretese relative al suo adempimento o inadempimento.

Il Collegio ha pertanto riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della società e, revocando integralmente l’ordinanza cautelare, ha posto le spese di entrambe le fasi a carico della parte reclamata.

Conclusioni

In sintesi, l’ordinanza in commento chiarisce come la disdetta tempestivamente comunicata impedisca il rinnovo tacito del patto parasociale di durata annuale, con conseguente cessazione dei suoi effetti alla scadenza prevista. Ribadisce, inoltre, che il patto parasociale, quale accordo a efficacia meramente obbligatoria, vincola soltanto i soggetti che vi hanno aderito e non è opponibile alla società estranea all’accordo, la quale non può essere chiamata a rispondere del relativo adempimento o inadempimento.

Autore Giuseppe Agostino Gasparo

Associate

Milano

g.agostinogasparo@lascalaw.com

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