Una delibera del consiglio di amministrazione di una s.r.l. può essere impugnata direttamente da un socio solamente quando quest’ultimo vede pregiudicato un suo diritto derivante dal contratto sociale, sempre che la delibera sia contraria alla legge e/o allo statuto sociale.
Tribunale di Catanzaro, Sezione Impresa, decreto n. cron. 295 dell’11 aprile 2025
La vicenda
Il principio è stato applicato dal Tribunale di Catanzaro, con un decreto emesso l’11 aprile 2025, per mezzo del quale veniva rigettata un’istanza cautelare proposta da un ex socia di una s.r.l. al fine di sospendere l’esecuzione di due delibere assunte dal consiglio di amministrazione della medesima società, poiché ritenute adottate in violazione della legge e dello statuto. Più nel dettaglio, la ricorrente lamentava che il C.d.A. della società avesse adottato una delibera concernente una materia di competenza dell’assemblea dei soci (i.e. l’espressione del gradimento in merito all’individuazione di un potenziale terzo acquirente di alcune partecipazioni della società), così privando i soci dalla facoltà di esercitare il diritto di prelazione e/o di esprimere il loro gradimento statutariamente previsti. Dal canto loro, gli amministratori convenuti si costituivano eccependo il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, la quale, avendo esercitato il recesso dalla società, aveva perso lo status di socia e, dunque, il diritto di impugnare la delibera consiliare; contestavano, inoltre, l’infondatezza delle domande.
L’inquadramento normativo
Il Tribunale accoglieva l’eccezione sollevata dai convenuti, precisando che, secondo costante giurisprudenza, la disciplina dettata dall’art. 2388 c.c., in materia di s.p.a., trova applicazione anche riguardo alle s.r.l., sebbene in assenza di un esplicito richiamo; conseguentemente, un socio può impugnare una delibera del C.d.A. qualora questa sia lesiva dei propri diritti. A tale ultimo riguardo, però, il Tribunale riteneva dirimente individuare quali siano i diritti la cui violazione legittima una simile condotta; pertanto, precisava che non ogni delibera assunta dall’organo amministrativo può essere oggetto di impugnazione, bensì solamente quella “non conforme alla legge o statuto che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale”. In ogni caso, spetta al socio allegare che la delibera impugnata abbia “effettivamente leso un suo diritto amministrativo o patrimoniale” e, nel caso concreto, il Tribunale accertava l’insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio portato dalla ricorrente, con conseguente rigetto della richiesta.
In generale, va poi precisato che l’individuazione dell’acquirente era avvenuta in applicazione di quanto dettato dall’art. 2471 c.c., concernente il caso di espropriazione delle partecipazioni sociali e, per l’effetto, il Tribunale riteneva, dunque, che la decisione presa dagli amministratori fosse nell’interesse dell’intera compagine sociale e, come tale, da preferirsi rispetto all’interesse del singolo socio. Inoltre, in ossequio alla generale disciplina dettata in tema di prelazione statutaria, veniva precisato che la mera affermazione della violazione di una clausola statutaria, senza che emergesse la concreta volontà della socia pretermessa di esercitare il diritto – e, dunque, di acquistare le partecipazioni espropriate – comporta(va) il venir meno di un “interesse concreto e attuale” all’esercizio del diritto in questione.
La pronuncia
Nel caso esaminato, la ricorrente lamentava la violazione del suo diritto di voto, ritenendo che la decisione dell’organo amministrativo l’avesse privata della possibilità di esprimere il proprio gradimento e, quindi, il suo diritto di voto in sede assembleare, posto che l’assemblea non era mai stata convocata. Sul punto, tuttavia, il Tribunale rigettava la doglianza, affermando che il diritto di voto in assemblea è escluso dalla categoria di diritti soggettivi individuali che, ove lesi, legittimano il socio all’impugnazione delle decisioni consiliari ex art. 2388 c.c., in ragione del fatto che il diritto di voto “è un potere strumentale alla formazione della deliberazione destinato ad esaurire la propria funzione all’interno del procedimento assembleare”. L’esercizio dello stesso non assicura, tuttavia, al socio che lo esercita l’effettiva realizzazione dell’interesse individuale perseguito.
Per di più, nel caso sottoposto ai Giudici calabresi, emergeva che la ricorrente si fosse disinteressata alle sorti della società, comunicando il proprio recesso, con la conseguenza che alcuna legittimazione ed interesse ad agire potevano ritenersi sussistenti. Come già precisato, infatti, la mera denuncia della violazione di una clausola di prelazione statutaria è, di per sé, insufficiente ai fini del riconoscimento dell’interesse del socio ad esercitare detta facoltà.
In ogni caso, l’eventuale violazione della clausola statutaria prelatizia dovrebbe ritenersi, tutt’al più, lesiva di un interesse collettivo della compagine sociale, che trascende quello del singolo socio, incidendo “solo in via indiretta sulla [sua] posizione”, essendo, come tale, insufficiente ai fini dell’impugnazione di una delibera dell’organo amministrativo, salvo dimostrazione di una diretta lesione della propria sfera soggettiva.
14.09.2026