06.07.2026 Icon

Spese di mediazione e soccombenza

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, le spese sostenute per l’avvio e la partecipazione al procedimento di mediazione, nonché il compenso del difensore per l’assistenza prestata in tale fase, sono liquidabili all’esito del giudizio di merito secondo il criterio della soccombenza, trattandosi di costi assimilabili alle spese processuali e funzionali alla ratio deflattiva dell’istituto.

Tribunale Treviso, 19 maggio 2026, n. 688

Il caso

La decisione trae origine da un procedimento di sfratto per finita locazione ad uso abitativo. A seguito dell’opposizione dell’intimato, il Tribunale ha escluso la possibilità di convalidare lo sfratto e ha disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione. La parte intimante ha quindi attivato tempestivamente la procedura avanti all’organismo competente, conclusasi con esito negativo.

Le spese di mediazione

Il provvedimento valorizza la natura non meramente eventuale della mediazione nel contenzioso soggetto a condizione di procedibilità. Nel caso esaminato, la procedura è stata attivata dopo nel rispetto del termine assegnato dal giudice e, di conseguenza, i relativi costi sono stati ritenuti strettamente collegati allo sviluppo processuale della controversia.

Il Tribunale, al riguardo, richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui costi e compensi della mediazione devono essere liquidati nel successivo giudizio di merito, applicando le regole ordinarie degli artt. 91 ss. c.p.c.

Secondo la pronuncia, dunque, la mediazione obbligatoria non resta confinata a un adempimento preliminare, ma assume rilievo anche ai fini della regolazione finale delle spese: ove la lite prosegua e si concluda con la soccombenza di una parte, i relativi costi possono essere recuperati nel giudizio di merito, in quanto funzionali alla gestione della controversia e coerenti con la funzione deflattiva dell’istituto.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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