Anteporre la particella «in» a un marchio altrui e impiegare il segno così ottenuto come denominazione sociale, nome a dominio e indirizzo PEC non basta a evitare la contraffazione, almeno quando quel marchio è «forte». Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia, che ha inibito a una società di consulenza l’uso del segno «INTWIG» — ritenuto interferente con i marchi «TWIG» di una concorrente del medesimo settore — ne ha ordinato la rimozione dai nomi a dominio e ha qualificato la condotta anche come concorrenza sleale confusoria.
Tribunale Brescia 11/06/2026 n. 5508/2026 pubbl. 11/06/2026
Stesso mercato, un solo «twig»
La vicenda vede contrapposte due società che, dal 2014, offrono servizi di consulenza nel digitale, nell’analisi dei dati e nel marketing, condividendo perfino il codice ATECO e alcuni committenti di rilievo, fra cui enti riconducibili al Politecnico di Milano. L’attrice è titolare di un marchio nazionale denominativo «TWIG» (classe 35, concesso nel 2018), di un marchio figurativo europeo (2017) e del dominio «twig.design» (2015). La convenuta, dal canto suo, impiegava il segno «INTWIG» — anche nella versione puntata «IN.TWIG», con un punto rosso a separare le due parti — come denominazione, nei domini «intwig.it» e «twig.pro» e nell’indirizzo PEC. Rimasta contumace, non ha opposto alcuna difesa, né l’eventuale preuso, né diritti anteriori sui segni. L’attrice, dopo un infruttuoso tentativo di negoziazione assistita, ha chiesto l’inibitoria, una penale, la riassegnazione dei domini e la pubblicazione della sentenza.
Dal segno al dominio, l’unitarietà della tutela
Il cuore della decisione ruota attorno agli artt. 20 e 22 c.p.i. Il primo riconosce al titolare l’uso esclusivo del marchio e il diritto di vietare ai terzi segni identici o simili per servizi affini, quando ne derivi un rischio di confusione o di associazione. Il secondo estende questa tutela all’impiego del segno come ditta, denominazione, insegna o nome a dominio, dando corpo al principio di unitarietà dei segni distintivi, in virtù del quale chi acquista un diritto su un segno può opporlo a ogni altro uso distintivo confondibile. Su queste basi il Tribunale qualifica «TWIG» come marchio forte, privo di qualunque aderenza concettuale con i servizi che contraddistingue; ne discende l’illegittimità di ogni variazione che ne lasci intatto il nucleo ideologico. E il termine «twig» è per intero ricompreso in «INTWIG», con somiglianza resa ancor più evidente dalla grafica puntata. Quanto ai domini, il giudice ribadisce — richiamando la giurisprudenza milanese — che registrare un domain name contenente il marchio altrui ne integra la contraffazione, essendo sufficiente, ai fini dell’inibitoria, il solo rischio di confusione, anche solo potenziale.
Rimozione sì, riassegnazione no
Sul piano dei rimedi la decisione offre uno spunto pratico tutt’altro che marginale. Il Tribunale accoglie l’inibitoria e fissa una penale di 200 euro per ogni giorno di ritardo — oltre che per ogni futura violazione — decorso un termine di sessanta giorni utile a rimuovere i domini. Non concede però la riassegnazione richiesta e ordina la sola rimozione dei nomi a dominio, perché la riassegnazione coinvolgerebbe terzi (gli enti di registrazione) estranei al giudizio. È un limite che chi agisce dovrebbe mettere in conto, calibrando le domande sul perimetro soggettivo del processo. Respinta, da ultimo, la pubblicazione della sentenza, ritenuta sproporzionata rispetto alla modesta rilevanza del fatto e all’avvenuto cambio di denominazione. La lezione, in controluce, è duplice. Da un lato, scegliere un marchio fantasioso e «forte» ripaga in sede di tutela; dall’altro, online il confine fra marchio, denominazione e dominio è quanto mai poroso, sicché conviene presidiarlo per tempo su tutti i fronti.
21.09.2026