17.06.2026 Icon

La stabilità ritrovata: il D.L. 100/2026 riscrive le cautele anticipatorie IP

A meno di due mesi dalla sentenza Villa Ramazzini, con cui la Corte di giustizia ha dichiarato l’art. 132, comma 4, c.p.i. incompatibile con la direttiva Enforcement nella parte in cui sottraeva i provvedimenti anticipatori all’onere di instaurazione del merito, il legislatore è intervenuto tempestivamente. Il D.L. 100/2026, da un lato, riscrive la norma censurata; dall’altro, detta un regime transitorio che mette al riparo le misure già concesse, rimettendo in termini il titolare per l’avvio del giudizio di merito. La “fine della stabilità” annunciata da una parte della dottrina, dunque, non si è verificata: la soluzione prescelta è quella di un’armonizzazione ordinata.

Dal dictum di Lussemburgo alla penna del legislatore

La pronuncia del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25, aveva lasciato l’interprete dinanzi a un bivio. Una parte della dottrina riteneva possibile la disapplicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.i.; altra parte sosteneva, invece, che la rimozione della disposizione richiedesse un intervento correttivo del legislatore, ovvero il passaggio attraverso la Corte costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. Già nei primi commenti alla sentenza, cui sia consentito rinviare [vedi il nostro commento su Il Quotidiano Giuridico] [vedi anche il nostro commento su IusLetter], si era osservato che la soluzione fisiologica fosse proprio quest’ultima: solo il legislatore, infatti, può rimuovere la norma incompatibile e, soprattutto, disciplinare in modo coerente la sorte degli effetti già prodotti. È esattamente ciò che è accaduto, come conferma il preambolo del decreto, che richiama l’esigenza di «adeguare l’ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto d’autore».

Il nuovo art. 132, comma 4, c.p.i. e art. 162-bis della legge n. 633/1941

La norma riscritta rovescia la prospettiva. In precedenza, i provvedimenti anticipatori erano sottratti in radice all’inefficacia per mancata instaurazione del merito, ora, invece, vi sono espressamente assoggettati, ma attraverso un meccanismo che ne attenua gli effetti. La misura non cade ipso iure, bensì è dichiarata inefficace solo se la parte destinataria ne faccia istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’introduzione del giudizio di merito. Decorso tale termine senza iniziativa del resistente, il provvedimento conserva efficacia.

Riemerge così, in forma attenuata, proprio quella stabilità che la Corte sembrava aver inciso non più automatica, ma “condizionata”, perché dipendente dall’inerzia del destinatario. Il modello è quello, già conosciuto in altri ordinamenti, della caducazione su domanda.

Analoga è la modifica introdotta, per il diritto d’autore, all’art. 162-bis della legge n. 633/1941.

Il regime transitorio il pregresso messo al sicuro

Il cuore del decreto sta però nella disciplina transitoria, dedicata alle misure già concesse sotto il vecchio regime — quelle per cui il titolare aveva legittimamente confidato di non dover instaurare il merito. Qui il legislatore costruisce un equilibrio raffinato. Se il destinatario chiede la revoca o la dichiarazione di inefficacia nelle forme dell’art. 669-novies c.p.c., il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza del beneficiario, rimette quest’ultimo in termini per avviare il giudizio di merito, ma rimane sempre «ferma l’efficacia delle originarie misure disposte». Il ricorso del destinatario va proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Ne risulta un meccanismo a doppia tutela: il resistente acquista il diritto —preteso dalla Corte CGUE — di contestare la cautela non seguita dal merito; il titolare dei diritti di privativa, però, non è punito per essersi affidato alla disciplina previgente, potendo recuperare il giudizio di cognizione senza che la misura perda nel frattempo efficacia. La salvezza espressa degli effetti già prodotti accoglie, sul punto, la lettura ex nunc che i primi commentatori avevano indicato come l’unica coerente con la lettera della fonte europea, che parla di misure destinate a «cessare» di essere efficaci, così presupponendo un periodo di efficacia anteriore.

L’onere in capo ai destinatari delle misure cautelari

Resta infine un punto essenziale il D.L. 100/2026 pone un onere preciso in capo a chi abbia subito un cautelare anticipatorio senza che sia stato instaurato il giudizio di merito. I prossimi due mesi sono decisivi per attivarsi e porre rimedio, poiché il decreto stabilisce espressamente che «Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Ordine ristabilito

Il bilancio, in definitiva, è positivo: dopo lo scossone di Lussemburgo, il legislatore ha ricondotto ordine, evitando tanto il vuoto derivante da una disapplicazione immediata quanto l’incertezza di un’applicazione giurisprudenziale non uniforme.

Autore Roberto Plebani

Associate

Milano

r.plebani@lascalaw.com

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