18.06.2026 Icon

Apporto del socio in denaro: tra restituzione e postergazione

Il socio che effettui un finanziamento a favore della società, quando quest’ultima presenti uno squilibrio patrimoniale, avrà diritto al rimborso dell’importo versato solamente in via postergata.

Tribunale di Firenze, Sez. Impresa, sentenza del 22 agosto 2025, n. 2780

Il caso

Il principio è stato confermato, lo scorso agosto, dal Tribunale di Firenze, al termine di un giudizio introdotto da una società in liquidazione nei confronti dell’amministratore e di due socie della stessa, al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento di un danno provocato alla società, costituito dal rimborso (a tali socie) di finanziamenti precedentemente concessi alla società; rimborso che, secondo la prospettazione dell’attrice, sarebbe avvenuto in violazione della par condicio creditorum. La difesa dei convenuti, per contro, chiedeva il rigetto della pretesa eccependo che il rimborso fosse correttamente avvenuto poiché gli importi “non avrebbero avuto natura di capitale di rischio”, oltre al fatto che la “crisi” societaria sarebbe sopravvenuta al rimborso. Inoltre, i convenuti eccepivano, altresì, che gran parte dell’importo oggetto della pretesa (euro 210.000,00 circa) non sarebbe stato direttamente rimborsato alle socie, bensì ad una società terza – alla quale le stesse avevano ceduto il credito – che lo aveva portato in compensazione con un proprio credito vantato nei confronti dell’attrice. 

Natura e tempismo dell’apporto di denaro

Pronunciandosi sulla prima eccezione sollevata dai convenuti, il Tribunale confermava che i versamenti erano da considerarsi quali finanziamenti, e non come conferimento di capitale; conseguentemente ben avrebbero potuto essere rimborsati prima del termine della liquidazione della società (come, peraltro, effettivamente avvenuto). Il Tribunale giungeva a tale conclusione sulla base di molteplici fattori, ritenuti dirimenti ai fini della classificazione dell’apporto di denaro quale finanziamento anziché come conferimento, quali l’assenza di una delibera di aumento del capitale sociale, la contabilizzazione dell’apporto di denaro come “debito e non come riserva di capitale”, oltre al fatto che la liquidità immessa non era stata utilizzata per coprire perdite di esercizio.

Ciò, tuttavia, non era sufficiente ad escludere il principio della postergazione dettato dall’art. 2467, 2° co., c.c., ai sensi del quale “s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui … risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”, poiché, come accertato dal CTU nominato, già alcuni anni prima che le socie effettuassero i predetti versamenti, la società si trovava in “condizione di squilibrio patrimoniale”. Quest’ultima circostanza, presumibilmente nota alle convenute, porterebbe a considerare il rimborso come avvenuto in violazione della predetta disposizione codicistica, tant’è che il Tribunale accoglieva, parzialmente, la domanda risarcitoria, seppur limitatamente a quell’importo direttamente rimborsato alle stesse.

L’inefficacia della disposizione nei confronti del terzo acquirente il credito

Come appena anticipato, la domanda risarcitoria non veniva accolta per intero, ma veniva rigettata relativamente a quella (cospicua) parte del credito che le socie avevano ceduto ad una società terza, la quale lo aveva poi compensato con il proprio maggior debito nei confronti dell’attrice. Quest’ultima circostanza, infatti, portava il Tribunale a ritenere che le socie “non [avessero] conseguito il pagamento come rimborso dei loro finanziamento, bensì come corrispettivo della cessione dei loro crediti”, pagato dalla società terza e non da quella in liquidazione e, pertanto, alcuna violazione della par condicio creditorum era stata compiuta. Anzi, il Tribunale sosteneva, addirittura, che da un punto di vista finanziario e patrimoniale, l’operazione aveva comportato dei benefici per la società attrice, la quale, senza alcun esborso diretto di denaro, era riuscita ad un estinguere un proprio debito e, al contempo, a ridurre un proprio credito verso la società acquirente del credito. Conseguentemente, nessun danno veniva accertato come riconducibile a detta operazione e la richiesta risarcitoria veniva rigettata per il corrispondente importo.

Quanto, invece, al rimborso dell’importo residuo del credito vantato dalle socie, in assenza di smentite, il Tribunale lo considerava posto in essere in violazione della par condicio creditorum di cui all’art. 2476 c.c., con conseguente condanna alla restituzione a favore della società.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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