Uno dei principali settori dove l’artigianato e, più in generale, l’economica italiana sono leader mondiali è quello della produzione ed esportazione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio. Si pensi ai numerosi vini, all’olio d’oliva o, ancora, ai prodotti caseari, la cui produzione e commercializzazione sono spesso regolati anche da specifiche normative.
Non è un caso, quindi, che tali prodotti siano spesso “copiati” o “alterati” e poi ceduti a consumatori ignari, creando notevoli pregiudizi economici alle filiere produttive.
Proprio per arginare tale fenomeno è recentemente intervenuto il legislatore che – con la L. 75/2026, entrata in vigore lo scorso 29 maggio 2026 – ha modificato la disciplina penale volta a tutelare i prodotti agroalimentari made in Italy.
La L. 75/2026: la modifica delle norme preesistenti alla riforma.
In merito alle norme preesistenti, la riforma, innanzitutto, abroga i reati previsti dagli artt. 516 e 517 bis c.p. Viene poi allargato l’ambito di operatività e inasprita la pena prevista dall’art. 517 quater c.p., il quale sanziona la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari.
I nuovi reati previsti e le sanzioni accessorie applicabili dal giudice penale.
La novella introduce poi due specifici reati.
Il primo riguarda la c.d. “frode alimentare” (art 516 sexies c.p.), il quale sanziona in sede penale la vendita, la commercializzazione o il trasporto di prodotti alimentari non genuini o differenti da quanto dichiarato.
Il secondo disciplina il commercio di alimenti con segni mendaci (art 517 septies c.p.).
Vengono poi introdotte numerose pene accessorie, tra cui – all’art. 517 octies c.p. – la possibilità per il giudice, se il fatto è di particolare gravità, in caso di recidiva specifica o qualora il reato sia stato commesso in seno ad un’associazione delinquenziale, di disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio commerciale in cui il reato è stato commesso.
Ulteriore sanzione accessoria applicabile è quella della confisca per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto.
14.09.2026