27.04.2026 Icon

Gestione Separata INPS: la Cassazione chiarisce i presupposti per l’iscrizione dei professionisti

Con l’ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i liberi professionisti iscritti a un albo professionale. La Corte ha stabilito che l’obbligatorietà dell’iscrizione è strettamente legata all’esercizio abituale della professione, il quale deve essere oggetto di un accertamento in concreto da parte del giudice di merito. In questo contesto, il superamento della soglia di reddito di Euro 5.000 non costituisce un presupposto automatico per l’iscrizione, ma piuttosto un indizio da valutare insieme ad altri elementi per determinare la natura abituale dell’attività lavorativa.

La Vicenda Processuale

La controversia trae origine dalla richiesta di un’avvocatessa di far dichiarare illegittima la propria iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, sostenendo l’insussistenza dell’obbligo contributivo. Mentre il Tribunale di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’INPS, la Corte d’Appello, pur confermando la prescrizione, aveva rigettato l’appello incidentale della professionista, ritenendo sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi sui presupposti che determinano tale obbligo per un professionista iscritto a un albo.

L’Obbligo di Iscrizione alla Gestione Separata per i Professionisti

Il fulcro della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che ha istituito la Gestione Separata con l’obiettivo di estendere la copertura previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne erano sprovviste. La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento consolidato, ha ribadito il principio di “universalizzazione della copertura assicurativa”, secondo cui ogni reddito derivante da attività lavorativa deve essere assoggettato a contribuzione previdenziale.

In particolare, la Corte si sofferma sulla situazione dei professionisti che, pur essendo iscritti a un albo (come nel caso degli avvocati), non sono obbligati all’iscrizione presso la propria cassa di categoria (nel caso di specie, la Cassa Forense) e versano a quest’ultima unicamente un contributo integrativo a carattere solidaristico. Tale contributo non genera una posizione previdenziale per il professionista. In questi casi, secondo la giurisprudenza, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

La Corte cita a supporto diverse pronunce, tra cui: “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione- l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa […]” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 03.08.2022, n. 24047).

Il Criterio Determinante dell’Abitualità e l’Accertamento in Concreto

Il punto cruciale e innovativo dell’ordinanza in esame è l’enfasi posta sul requisito dell’abitualità. La Corte stabilisce che l’obbligo di iscrizione non è automatico, ma è subordinato alla verifica che l’attività professionale sia svolta con carattere di abitualità, anche se non in modo esclusivo.

La Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte d’Appello proprio perché quest’ultima non aveva svolto alcun accertamento fattuale per verificare se, nel caso specifico, l’attività dell’avvocatessa fosse effettivamente abituale. Il giudice di merito si era limitato a un’applicazione astratta del principio, senza calarlo nella realtà concreta del caso.

Per questo motivo, la Cassazione ha cassato la sentenza e ha enunciato il seguente principio di diritto, demandando al giudice del rinvio un nuovo esame basato su di esso:

“La sussistenza dell’obbligo di iscrizione presuppone necessariamente l’accertamento in concreto da parte del giudice del merito, anche per mezzo di presunzioni, dell’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento“.

Questo significa che il giudice deve analizzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione (come la continuità delle prestazioni, il numero di incarichi, l’organizzazione del lavoro) per stabilire se l’attività professionale sia una scelta stabile del lavoratore e non un’attività meramente sporadica.

Il Ruolo della Soglia di Reddito di Euro 5.000: indizio e non presupposto

Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla Corte riguarda il valore da attribuire alla soglia di reddito di Euro 5.000, prevista dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003. La giurisprudenza precedente aveva talvolta generato incertezza sul punto. Con questa ordinanza, la Corte chiarisce in modo definitivo che tale soglia non è il presupposto per l’iscrizione alla Gestione Separata in caso di attività professionale abituale.

Il superamento di tale limite di reddito è, invece, il requisito che fa scattare l’obbligo contributivo per le attività di lavoro autonomo occasionale. Per i professionisti che esercitano la loro attività in modo abituale, l’obbligo di iscrizione sussiste a prescindere dal reddito prodotto.

Tuttavia, il livello del reddito non è irrilevante. La Corte precisa che un reddito annuo inferiore a Euro 5.000 può essere considerato un indizio per escludere il carattere abituale dell’attività. Si tratta, però, di un elemento che il giudice deve “ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo”. In altre parole, un reddito basso non esclude di per sé l’abitualità, ma contribuisce, insieme ad altre prove, a formare il convincimento del giudice sulla reale natura dell’attività svolta.

Conclusioni

L’ordinanza n. 6000/2026 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di riferimento essenziale per definire i confini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i liberi professionisti. La Corte sposta l’attenzione da un criterio puramente reddituale a una valutazione complessiva e concreta dell’attività lavorativa. Viene affermato con forza che l’elemento cardine è l’abitualità, intesa come scelta professionale stabile, che deve essere accertata dal giudice di merito caso per caso, attraverso un’analisi approfondita di tutti gli elementi fattuali disponibili. Il reddito percepito, pur rimanendo un fattore di valutazione, viene declassato da presupposto assoluto a mero indizio, da soppesare nel quadro probatorio generale. Questa pronuncia impone, quindi, un’analisi più attenta e meno automatica da parte sia degli enti previdenziali sia dei giudici, a garanzia di una corretta applicazione della normativa previdenziale.

Autore Biagio Torsello

Managing Associate

Milano

b.torsello@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto previdenziale ?

Contattaci subito