L’addebito a carico del rivendicante di un’indennità di occupazione per omesso ritiro del bene rivendicato, disposto con decreto dal Giudice Delegato della Liquidazione Giudiziale, deve ritenersi giuridicamente inesistente per carenza assoluta del relativo potere.
Tribunale di Teramo, decreto n. 6353/2026 del 16/04/2026 (R.G. 1800/2025)
L’indennità di occupazione può essere disposta con provvedimento del Giudice Delegato?
La pronuncia trae origine dal reclamo promosso da una società di leasing avverso il decreto con cui il Giudice Delegato, su istanza del Curatore, aveva posto a carico della stessa società un’indennità di occupazione per il mancato ritiro di un bene mobile oggetto di domanda di rivendica già accolta in sede di verifica del passivo e collocato all’interno di un immobile rientrante nell’attivo della procedura concorsuale.
In particolare, il reclamo si fondava su due direttrici principali: da un lato, l’abnormità del provvedimento per violazione dei limiti funzionali dei poteri attribuiti al Giudice Delegato dall’art. 123 del Codice della Crisi e, dall’altro lato, l’illegittimità della retrodatazione dell’indennità ad un momento anteriore rispetto all’adozione del provvedimento.
La Curatela, costituitasi in giudizio, qualificava l’indennità di occupazione come voce di natura stragiudiziale, collocando il provvedimento del Giudice Delegato in una zona intermedia tra atto amministrativo e decisione giurisdizionale e, dunque, ricomprendendolo nei poteri di vigilanza e controllo propri del Giudice Delegato.
La decisione del Tribunale: l’abnormità del provvedimento reclamato
Il Tribunale, respinta l’eccezione di inammissibilità per tardività, ha accolto integralmente il reclamo, rilevando come nel caso concreto mancasse qualsiasi elemento idoneo a dimostrare un consenso della società rivendicante sia in ordine alla tempistica del ritiro del bene sia con riferimento alla corresponsione di un’indennità di occupazione, evidenziando come questa non potesse, in alcun modo, ritenersi concordata tra le parti.
Muovendo da tale presupposto, il Collegio ha affermato come l’imposizione di un’indennità di occupazione mediante decreto del Giudice Delegato integri un esercizio di potere privo di base normativa, in quanto si traduce nella creazione unilaterale di un’obbligazione pecuniaria a carico di un soggetto terzo rispetto alla procedura concorsuale. Trattasi di un’attività che richiede un accertamento di natura pienamente giurisdizionale e che esula dalle funzioni gestorie e di controllo attribuite al Giudice Delegato nell’ambito della procedura concorsuale.
Il provvedimento d’imposizione del Giudice Delegato, quindi, deve ritenersi giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del relativo potere, in quanto secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte – affermato in relazione all’art. 25, co. 1, n. 2 l.f., trasfuso nel vigente art. 123, co. 1, lett. b) CCII e, pertanto, valido anche per tale norma – “La facoltà del giudice delegato di adottare, ai sensi dell’art. 25, comma 1, n. 2, l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l’acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente, che si pretendano dovute al fallimento”.
Un provvedimento rilevante sui limiti dei poteri del Giudice Delegato
La decisione in commento, ottenuta dallo Studio, rappresenta un provvedimento rilevante sui limiti dei poteri del Giudice Delegato nell’ambito della Liquidazione Giudiziale e afferma la necessità che ogni pretesa economica nei confronti di soggetti terzi rispetto alla procedura concorsuale trovi il proprio fondamento in un accertamento giurisdizionale pieno, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il provvedimento emesso in violazione di siffatte direttrici si rivela quindi abnorme, poiché emesso oltre i poteri previsti dalla legge, in difetto assoluto di competenza funzionale e, dunque, inidoneo a produrre effetti giuridici vincolanti.
18.09.2026