08.01.2026 Icon

Titolo esecutivo e impugnazioni nei tributi locali

La gestione dei tributi locali rappresenta oggi uno dei profili più delicati dell’attività degli enti territoriali, nonché una delle principali fonti di contenzioso per contribuenti e professionisti. TARI, IMU, canone unico patrimoniale e gli altri prelievi comunali si caratterizzano, infatti, per una forte eterogeneità delle fonti normative e per un sistema di riscossione che, nel tempo, è stato ripetutamente modificato dal legislatore e rielaborato dalla giurisprudenza.

In questo contesto, comprendere come si forma il titolo esecutivo e quali possibilità di impugnazione siano riconosciute al contribuente è fondamentale sia per gli operatori pubblici – chiamati a rendere il procedimento conforme alla legge – sia per i contribuenti e i professionisti che devono valutare la legittimità delle richieste di pagamento.

La funzione del titolo esecutivo

Il titolo esecutivo consente all’ente locale, in presenza di inadempimento del contribuente, di attivarsi per la riscossione coattiva. Il titolo non è unico, ma varia in base al modello organizzativo adottato dal Comune o dalla Provincia e può fondarsi su:

  • ingiunzione fiscale;
  • cartella di pagamento;
  • avviso di accertamento esecutivo.

L’ingiunzione fiscale

Quando l’ente gestisce la riscossione in proprio, o tramite concessionari privati, lo strumento di riferimento resta l’ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 1910.

Si tratta di un atto a natura “doppia” che, da un lato, contiene la pretesa tributaria e, dall’altro, assume la funzione di titolo esecutivo, consentendo il passaggio diretto agli atti esecutivi decorso il termine di 30 giorni dalla notifica.

L’ingiunzione fiscale è uno strumento semplice e flessibile, ma proprio per questo è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ne ha progressivamente chiarito la natura e il regime di impugnazione.

La cartella di pagamento

Qualora il Comune scelga di affidarsi all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la procedura passa attraverso l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e la successiva notifica della cartella di pagamento.

Anche la cartella, una volta notificata, costituisce titolo esecutivo e consente l’adozione di misure cautelari e l’avvio delle procedure esecutive trascorsi 60 giorni. Rispetto all’ingiunzione fiscale, la cartella è un atto tipizzato dalla normativa nazionale sulla riscossione (DPR n. 600 del 1973, di prossima sostituzione da parte del D.Lgs. n. 33 del 2025) e segue procedure maggiormente uniformi, con minori margini di adattamento da parte dell’ente locale.

L’avviso di accertamento esecutivo

Negli ultimi anni molti enti locali hanno adottato il modello dell’accertamento esecutivo, estendendo ai tributi locali un sistema già in uso per i tributi erariali.

L’avviso di accertamento esecutivo concentra in un unico atto la definizione della pretesa tributaria e l’intimazione di pagamento, assumendo efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. L’obiettivo è eliminare passaggi intermedi e accelerare la riscossione, ma ciò comporta una particolare attenzione alla fase motivazionale e alle modalità di notifica, poiché le tutele del contribuente si collocano principalmente in questa fase iniziale.

Impugnazioni e tutela del contribuente

Sul piano delle impugnazioni, la giurisprudenza è intervenuta più volte nel tentativo di bilanciare le esigenze finanziarie degli enti locali con la tutela dei diritti del contribuente.

È oggi pacifico che il contribuente possa adire la giustizia tributaria avverso ogni atto che esprima una pretesa tributaria autonoma e immediatamente lesiva, tra cui:

  • avvisi di accertamento;
  • ingiunzioni fiscali relative a tributi;
  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di liquidazione.

In questa prospettiva assume rilievo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24965 del 2017, che ha definitivamente ricondotto le ingiunzioni fiscali in materia tributaria alla giurisdizione del giudice tributario.

Estratto di ruolo e cartella mai notificata

Un ulteriore profilo di tutela riguarda l’estratto di ruolo. Sebbene esso non costituisca, di per sé, un atto impugnabile, le Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 2022 hanno chiarito che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento mai notificata, della quale sia venuto a conoscenza tramite l’estratto.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato, volto a evitare che il contribuente subisca misure cautelari o esecutive – come fermi, ipoteche o pignoramenti – sulla base di un titolo mai conosciuto e, quindi, mai contestato.

Termini per il ricorso

Il termine ordinario per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. In caso di notifica nulla o inesistente, il termine decorre dalla prima conoscenza effettiva del provvedimento, a condizione che l’impugnazione avvenga senza ingiustificati ritardi.

Le contestazioni possono riguardare profili molto diversi: dai vizi di merito della pretesa tributaria (ad esempio errori nel metodo di calcolo o nella soggettività passiva), alla prescrizione del credito, fino alla carenza o all’insufficienza della motivazione.

Il principio che emerge con chiarezza è che il contribuente deve poter difendersi non solo contro l’atto che gli viene notificato, ma anche contro eventuali pretese “a monte” che non abbia avuto la possibilità di contestare tempestivamente.

Considerazioni conclusive

Il sistema dei tributi locali si presenta oggi come un mosaico di procedure e atti, nel quale convivono strumenti tradizionali come l’ingiunzione fiscale e modelli più recenti come l’accertamento esecutivo.

Per gli enti locali significa la necessità di adottare modelli trasparenti e uniformi, così da evitare contenziosi e ritardi nella riscossione.

In un contesto così dinamico, conoscere con precisione le regole di formazione del titolo esecutivo e le relative tutele è ormai essenziale per tutti gli operatori del settore, pubblici e privati.

Autore Matteo Tardella

Associate

Milano

m.tardella@lascalaw.com

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