11.12.2025 Icon

Antiriciclaggio: quando l’adeguata verifica può essere semplificata?

Con la sentenza n. 7051/2025, la Corte d’Appello di Roma è intervenuta per chiarire la portata degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio contenuta nel d.lgs. 231/2007.

Come noto, infatti, i soggetti obbligati sono tenuti a valutare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo considerando vari fattori: la tipologia dei clienti, l’area geografica in cui operano, i canali utilizzati e i prodotti o servizi offerti. Tale valutazione è richiesta sia quando si instaura un rapporto continuativo, sia quando il cliente dispone un’operazione occasionale che comporti il trasferimento o la movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiori a 15.000 euro, anche se suddivisi in più operazioni collegate tra loro. L’obbligo sorge anche quando vi siano sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o dubbi sulla veridicità o completezza dei dati raccolti per l’identificazione.

Ai sensi dell’art. 23 del decreto, è però possibile procedere a condurre una verifica in forma semplificata in presenza di indici che possano fare ritenere basso il rischio di riciclaggio.

È su tale previsione che faceva leva la difesa di un notaio, il quale ha impugnato una sanzione amministrativa inflittagli per non aver compilato in modo completo il modulo di adeguata verifica della clientela durante la stipula di un atto di compravendita immobiliare.

Più esattamente, al notaio era stata contestata l’omessa o l’insufficiente verifica della capacità reddituale dell’acquirente e l’errata indicazione, nell’atto, della provenienza di una somma versata a titolo di caparra, proveniente in realtà dal suocero dell’acquirente anziché dal suo conto corrente.

La Corte d’Appello, confermando l’esito del primo grado di giudizio, ha accolto le ragioni del ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti per un’adeguata verifica semplificata della clientela in considerazione di vari fattori, quali: la natura giuridica delle parti (persone fisiche), la loro residenza nella stessa area geografica del professionista, l’unicità e l’occasionalità della prestazione, la tipologia dell’operazione (acquisto di un immobile da adibire a prima casa e di un terreno agricolo) e il valore non elevato dell’operazione.

La Corte ha evidenziato che il professionista aveva correttamente identificato il cliente, acquisito la dichiarazione sull’assenza di qualifica di persona politicamente esposta e raccolto informazioni sullo scopo e sulla natura dell’atto.

Quanto alla verifica dell’adeguatezza patrimoniale, è stato considerato che la maggior parte del corrispettivo proveniva da un mutuo bancario (escludendo di fatto rischi di riciclaggio) e che la restante parte era stata fornita dal suocero dell’acquirente, circostanza coerente con le disponibilità del nucleo familiare, tra l’altro personalmente conosciuto dal professionista (altro elemento da considerare ai fini dell’adeguata verifica).

Infine, in merito all’errata indicazione della provenienza della caparra, la Corte ha ritenuto che si trattasse di un mero errore materiale, inidoneo a configurare una violazione degli obblighi antiriciclaggio, considerando anche che, all’atto, era stata allegata la documentazione bancaria corretta.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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