10.01.2025 Icon

Leasing: il TAEG/ISC non è un elemento essenziale, a meno che…

Letta la recentissima sentenza n. 202/2025 pubblicata dal Tribunale di Roma il 7 gennaio di quest’anno il tema torna in auge.

Questo, infatti, è quanto affermato dal Giudice capitolino: “Per quanto attiene alla mancata indicazione del TAEG/ISC, si rileva che il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G. ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 soltanto se stipulato con un consumatore; negli altri casi è sufficiente che il testo contrattuale riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d’Italia, pubblicate in G.U. del 19.8.2003”.

Il che, non è solo perfettamente in line con la giurisprudenza di merito (ormai maggioritaria) intervenuta sul punto, ma è altresì aderente a quanto concluso dal CTU nel preciso caso di specie: Per quanto attiene il contenuto contrattuale lo stesso risulta carente dell’indicazione del tasso leasing, evidenziando esclusivamente il tasso nominale annuo (TAN). La carenza nei contratti dei valori degli indicatoti ISC/TAEG non configura una violazione normativa, non trattandosi di informativa obbligatoria per la tipologia contrattuale in esame.

Ovviamente, non che il CTU possa sostituirsi al giudice, ma è pur sempre confortante leggere in una perizia la regola di diritto secondo cui il TAEG è elemento contrattuale necessario, solo se si tratta di contratto di leasing stipulato con il consumatore.

Dunque, allo stato, nessun dubbio dovrebbe più sorgere in merito alla mancata indicazione del TAEG o dell’ISC in un contratto di leasing.

Sennonché, come sappiamo, certe eccezioni non tramontano mai…

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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