10.07.2026 Icon

Leasing: l’indicazione in contratto del solo tasso nominale non fa scattare la nullità

La mera indicazione del tasso leasing nel contratto, come tasso nominale anziché effettivo, non determina la nullità dello stesso quando il costo dell’operazione sia comunque determinabile sulla base delle condizioni contrattuali. È quanto affermato dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con la sentenza n. 4931, pubblicata il 12 giugno 2026, nell’ambito di una controversia relativa a un contratto di leasing immobiliare.

Tribunale di Milano, Sez. VI civile, Dott.ssa Ambra Carla Tombesi, n. 4931, pubblicata il 12 giugno 2026.

Il tasso nominale non rende nullo il contratto

La società utilizzatrice aveva chiesto di dichiarare la nullità totale o parziale del contratto, sostenendo che il tasso leasing indicato nel documento di sintesi non teneva conto degli effetti prodotti dal pagamento mensile dei canoni concordati. Secondo l’attrice, essendo il tasso leasing indicato contrattualmente e pubblicizzato nel documento di sintesi un tasso netto e non un tasso effettivo, questonon assolverebbe alla funzione di trasparenza alla quale è deputato in forza delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia. Da ciò discenderebbe una violazione dell’art. 117.4 e 8 TUB e, conseguentemente, la nullità del tasso leasing, che dovrebbe essere sostituito con il tasso previsto dall’art. 117.7 TUB.

Il Tribunale ha respinto la ricostruzione attorea, rilevando che il contratto indicava espressamente la natura nominale del tasso e conteneva tutti gli elementi necessari per ricostruire il costo del leasing: importo complessivo dell’operazione, misura e periodicità dei canoni, prezzo dell’opzione finale, parametro di indicizzazione, spread e formula da utilizzare per l’adeguamento dei pagamenti.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema (sentenza del 12/05/2021, n. 12889), il giudice milanese ha osservato che la sanzione sostitutiva prevista dall’art. 117, comma 7, TUB trova applicazione quando il tasso non sia stato pattuito oppure quando la clausola conduca a un costo sostanzialmente inespresso e indeterminabile. Non è, invece, sufficiente una mera divergenza tra il tasso indicato e quello ricavabile mediante calcoli matematici, qualora questi ultimi possano essere svolti sulla base di criteri oggettivi, prestabiliti e non rimessi alla determinazione unilaterale della concedente.

Trasparenza e determinabilità del costo del leasing

Nel caso esaminato, la stessa possibilità per la difesa dell’utilizzatrice di quantificare lo scostamento tra il tasso nominale e quello ritenuto effettivo è stata considerata indicativa della determinabilità dell’onere economico. La funzione di trasparenza richiesta dalla disciplina bancaria risultava pertanto rispettata, senza che vi fossero i presupposti per sostituire il tasso contrattuale.

La sentenza affronta anche le contestazioni della società utilizzatrice, riguardanti l’adozione di un piano di ammortamento alla francese. L’attrice aveva dedotto che il metodo comportasse una capitalizzazione composta degli interessi, assimilabile all’anatocismo, nonché una prioritaria imputazione dei pagamenti agli interessi, con conseguente violazione degli artt. 1283, 1194, 820 e 821 c.c. e dell’art. 120 TUB.

Il Tribunale ha applicato anche al caso sottoposto al suo esame i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 15130 del 2024. Nell’ammortamento alla francese standard, la rata costante è composta da una quota interessi progressivamente decrescente e da una quota capitale crescente. Gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e vengono estinti con il pagamento di ciascuna rata, senza che gli interessi già scaduti diventino, nella fisiologica esecuzione del rapporto, base di calcolo per ulteriori interessi.

Ammortamento alla francese: escluso l’anatocismo

L’utilizzo, nella determinazione della rata, di una formula matematica riconducibile al regime composto non implica, quindi, che il rapporto produca interessi su interessi. La maggiore onerosità rispetto ad altri modelli di ammortamento dipende dalla più lenta restituzione del capitale nelle prime fasi del rapporto e dalla conseguente maggiore durata del godimento della somma finanziata, non dalla presenza di costi occulti o anatocistici.

In assenza di indeterminatezza del tasso, dell’applicazione di interessi anatocistici o di violazioni degli obblighi di trasparenza, il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate dall’utilizzatrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio.

Autore Eva Billò

Senior Associate

Milano

e.billo@lascalaw.com

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