29.05.2026 Icon

Contratto di leasing e riduzione equitativa della penale

Nel leasing finanziario, la risoluzione anticipata del contratto apre spesso il tema dell’equilibrio tra tutela dell’utilizzatore e salvaguardia dell’interesse economico del concedente.

La Corte d’Appello di Napoli torna sulla questione, confermando la riduzione equitativa della penale e ritenendo che, quando la clausola penale rischia di trasformarsi in un vantaggio sproporzionato per il concedente, il giudice può ricondurla entro limiti di equilibrio.

Corte d’Appello di Napoli, 15 aprile 2026 n. 2982

La vicenda processuale

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo con il quale era stato richiesto all’utilizzatore e al fideiussore, oltre alla restituzione dell’imbarcazione, il pagamento della somma complessiva di € 141.094,41. Tale importo comprendeva € 91.094,41 per rate scadute e non pagate ed € 50.000,00 a titolo di penale, già ridotta in sede monitoria rispetto alla richiesta originaria di € 117.537,60, pari ai tre quinti del totale dei canoni a scadere.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, confermando la condanna al pagamento, ma aveva ritenuto corretta la riduzione equitativa della penale. Il punto centrale riguardava, quindi, la disciplina applicabile agli effetti della risoluzione del leasing e, in particolare, la possibilità di contenere l’indennizzo contrattualmente previsto.

La disciplina applicabile al leasing risolto

La Corte d’Appello ha confermato l’impostazione del giudice di primo grado.

Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 2061/2021, ha escluso l’applicazione retroattiva della disciplina del leasing introdotta dalla legge n. 124/2017, così come l’applicazione dell’art. 72 quater l. fall. al di fuori dell’ambito concorsuale, con la conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c., con riferimento alla vendita con riserva di proprietà, nella parte in cui impone di valutare gli effetti restitutori e l’equo compenso per il godimento del bene e il suo deprezzamento.

In questo quadro, la richiesta di ottenere tutti i canoni a scadere attualizzati è stata ritenuta non compatibile con la previsione contrattuale che già fissava la penale nei tre quinti dei canoni residui. La riduzione a € 50.000,00 è stata giudicata corretta anche alla luce della successiva rivendita dell’imbarcazione, avvenuta nel 2017 al prezzo di € 90.000,00.

La riduzione equitativa della penale

Il passaggio decisivo della sentenza riguarda proprio il rapporto tra autonomia contrattuale e potere riduttivo del giudice. La Corte ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 1526, secondo comma, c.c., in coerenza con l’art. 1384 c.c., consenta la riduzione della penale quando questa risulti manifestamente eccessiva.

La funzione della riduzione equitativa è, dunque, quella di evitare che la clausola penale produca un risultato eccedente rispetto all’interesse meritevole di tutela, riequilibrando la posizione delle parti.

La decisione chiarisce anche che, nel caso concreto, non poteva trovare applicazione la diversa ipotesi contrattuale relativa all’indennizzo successivo alla restituzione del bene, alla vendita o alla rilocazione sul mercato, poiché tale presupposto non ricorreva nei termini previsti dalla clausola. Anche per questa ragione l’appello incidentale della società di leasing è stato rigettato.

Il principio che emerge è netto: nel leasing risolto prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, la clausola penale parametrata ai canoni residui può essere applicata, ma resta sindacabile dal giudice quando determini un risultato economico sproporzionato.

La penale conserva la propria funzione indennitaria, ma non può tradursi in una duplicazione del vantaggio del concedente, specie quando il bene sia stato recuperato e successivamente rivenduto.

La valutazione del giudice deve mirare a ripristinare l’equilibrio sinallagmatico, assicurando che il concedente non ottenga dalla risoluzione un profitto maggiore di quello che avrebbe ottenuto dall’adempimento.

Autore Maria Francesca Mazzeo

Senior Associate

Milano

m.mazzeo@lascalaw.com

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