La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n. 4357 del 19 febbraio 2024, si è trovata a decidere in merito all’opponibilità dell’atto di donazione di un immobile pignorato, con l’obbligo di concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari.
La vicenda trae origine dall’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore esecutato e dai suoi genitori dinanzi al Tribunale di Perugia, avverso il provvedimento di liberazione emesso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto un immobile che il debitore aveva ricevuto in donazione dai genitori.
È bene precisare che la predetta donazione, è corredata dall’obbligazione, propter rem, di dare ai genitori donanti, vita loro durante, alloggio gratuito del piano rialzato del costruendo edificio.
Il Tribunale di Perugia ha qualificato la predetta obbligazione, costituita in favore dei donanti, come “un diritto personale di godimento, in qualche misura assimilabile al diritto del locatario e quindi opponibile all’acquirente ex art. 1599 c.c.”.
Il giudizio di primo grado, dunque, si è concluso con l’accoglimento dell’opposizione ex art. 617 c. 2 c.p.c. e con la dichiarazione di illegittimità ed ineseguibilità dell’ordinanza di liberazione.
Successivamente, l’aggiudicatario dell’immobile ha proposto ricorso per Cassazione, tra i cui motivi ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano la locazione (artt. 1362,793,1571 e 1589 c.c.).
In particolare, il giudice di merito avrebbe ritenuto erroneamente applicabili le norme sopra menzionate, e in special modo l’art. 1599 c. 3 c.c., in quanto, nella specie, non può esservi corrispettività, data la natura di onere modale dell’impegno assunto con la donazione, non equiparabile al canone di locazione.
Infatti, per un verso il ricorrente ha citato una precedente pronuncia, alla luce della quale “l’onere modale non presenta natura di corrispettivo, tale da trasformare il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso” (in tal senso Cass. Sez. 2, sent. 7 aprile 2015, n. 6925). Per altro verso, sempre il ricorrente ha evidenziato che, ricorrendo nella specie un’obbligazione modale, “la relativa disposizione resta soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni”, sicché per ciò solo “è esclusa l’opponibilità al terzo acquirente” (in tal senso Cass. Sez. 2, sent. 9 giugno 2014, n. 12959).
Tanto esclude quindi l’opponibilità della clausola contrattuale ai terzi, o comunque ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario, non potendo ricondursi né ad un diritto reale, né ad altro previsto dalla disciplina dei contratti, impregiudicata la responsabilità tra le parti, e quindi del donatario verso i donanti. Né, infine, rileva, perché il diritto di cui si discute non si può assimilare a quello del locatario, che l’ipotizzata locazione, ove pure anteriore od opponibile all’aggiudicatario, sarebbe da lui riconoscibile solo entro i limiti temporali massimi previsti dalla legislazione applicabile in ragione della destinazione – abitativa, non abitativa, agraria, etc. – del bene immobile.
Alla luce del motivo sopra riportato, la Suprema Corte ha ritenuto di dover accogliere il ricorso con relativa cassazione dell’ordinanza impugnata, enunciano il seguente principio di diritto: “non è opponibile ai creditori procedenti ed all’aggiudicatario l’obbligazione assunta nell’atto di donazione di un immobile, dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in godimento del medesimo per tutta la vita naturale dei beneficiari”.
03.09.2026