29.05.2023 Icon

Antiriciclaggio: in arrivo i nuovi Indicatori di anomalia

Lo scorso 12 maggio 2023 l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi Indicatori di anomalia, allo scopo di agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette in ambito della disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).

Tali Indicatori entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e sostituiranno quelli attualmente in vigore.

Com’è noto, gli indicatori di anomalia consistono in una elencazione esemplificativa di comportamenti, tenuti dai propri clienti, da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con le valutazioni, inevitabilmente soggettive, a cui sono tenuti i soggetti obbligati.

È bene comunque ricordare come gli indicatori non sono né esaustivi, né tassativi: non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta; al tempo stesso, la semplice ricorrenza di uno o più indici non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l’esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta su tutte le informazioni a disposizione dei soggetti obbligati.

I nuovi Indicatori (in tutto 34, a loro volta strutturati in sub-indici) sono suddivisi in tre sezioni. Nella sezione A vi sono indicatori che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività. Nella sezione B vi sono, invece, quelli attinenti alle caratteristiche e alla configurazione dell’operatività. Infine, nella sezione C sono contenuti quelli che attengono a operatività connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Tra gli indicatori contenuti nella prima sezione vi è, per esempio, quello per cui il cliente, a fronte della richiesta di esibire la documentazione o fornire certe informazioni, rinuncia all’operazione che intendeva compiere o richiede di svolgerne una differente, soprattutto se quest’ultima comporta un aggravio di oneri a proprio carico.

Altro indicatore di anomalia è quello per cui il cliente si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire adeguate informazioni sull’origine del denaro che intende impiegare per realizzare l’operazione, soprattutto quando proviene dall’estero, e in particolare da paesi o aree geografiche a fiscalità privilegiata.

Rappresentano altresì indici di anomalia la presentazione di documenti (che attengano alla propria operatività economica, finanziaria, fiscale, etc.) evidentemente contraffatti, oppure tra loro contraddittori.

All’interno della seconda sezione, tra gli indicatori più significativi vi è, per esempio, la volontà di compiere un’operazione economicamente dispendiosa da un soggetto che, in base al suo normale giro di affari, non potrebbe ragionevolmente permettersela.

Allo stesso modo, rappresenta un indice di anomalia il compimento di un’operazione a un prezzo evidentemente esagerato rispetto ai normali valori di mercato.

All’interno di questa sezione vi sono poi vari indici di anomalia attinenti a specifiche operazioni, come il leasing, il factoring, il trust, e il trading di criptovalute.

Nell’ultima sezione, infine, sono riportati una serie di indicatori, estremamente generici, volti a evidenziare attività di finanziamento del terrorismo, come per esempio lo svolgimento di operazioni che, per importi, soggetti coinvolti, beni sottostanti, o aree geografiche interessate, sia ragionevole ritenere che siano connesse con lo sviluppo di armi di distruzione di massa o siano comunque volte a finanziare organizzazioni terroristiche.

Autore Simone Mascelloni

Senior Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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