Le misure straordinarie adottate dal Governo lo scorso 8 marzo e la Relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020.
Cari Lettori,
come già sapete è stato pubblicato in GU in data 8 marzo 2020 il DL n. 11/2020, relativo alle “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria” che trovate a questo link:
Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e fornisce indicazioni ulteriori e più precise rispetto a quelle già previste dall’art. 10 del DL n. 9/2020 la cui applicazione resta ferma, come più volte ribadito nel DL n. 11/2020.
Il contenuto del decreto può essere idealmente diviso in due momenti temporali: il primo che va dal 9 al 22 marzo 2020 e il secondo che va dal 23 al 31 maggio 2020.
PRIMO PERIODO: 9 – 22 MARZO
Innanzitutto, per quanto riguarda le udienze, è previsto che tutte le udienze fissate nell’ambito dei procedimenti civili e penali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (i.e.: il 9 marzo) ed il 22 marzo sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 (con le eccezioni che vedremo dopo e che sono indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g).
Sarà compito dei capi degli Uffici Giudiziari comunicare alle parti la data del rinvio, compatibilmente con le norme che disciplinano il secondo arco temporale, come sopra indicato.
Del pari sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei medesimi procedimenti. Nel caso in cui i termini inizino a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso viene differito alla fine del periodo.
SECONDO PERIODO: 23 MARZO – 31 MAGGIO
A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentite le autorità competenti nonché il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adotteranno le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Il CNF ha già diramato un documento nel quale segnala l’opportunità, nei casi in cui ciò non sia ancora avvenuto, di costituire dei tavoli di lavoro permanenti tra ordini e capi degli uffici.
Per assicurare finalità sopra indicate i capi degli uffici giudiziari – fermi i principi dettati dal DPCM 8 marzo 2020 a mente del quale occorre mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro – possono adottare le seguenti misure:
- a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attivita’ urgenti;
- b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche’ l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni elencate ai numeri da 1 a 3.
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita’ del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente telematicamente.
Ovviamente quanto precede vale per gli uffici che hanno la disponibilità del deposito telematico e quindi non anche per i giudizi pendenti in Cassazione o davanti al Giudice di Pace.
Gli obblighi di pagamento del contributo unificato nonche’ le anticipazioni forfettarie dovranno essere assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Come clausola generale, valida sia per i procedimenti civili che per quelli penali, il decreto prevede che, al fine di evitare che possano prodursi preclusioni, decadenze e prescrizioni, nel periodo di efficacia di tali provvedimenti , ove gli stessi precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita’ precluse.
ALCUNE PERPLESSITA’
Dalla lettura del Decreto Legge emergono alcuni profili non chiarissimi che, come già richiesto dal CNF, sono stati oggetto di chiarimento nell’ambito della Relazione Illustrativa dell’11 marzo.
Vediamole insieme.
Tra le udienze che non sono oggetto di rinvio – elencate, come detto sopra, all’art. 2, secondo comma, lett. g) – Vi segnalo:
- quelle fissate nell’ambito di procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- le udienze fissate nei procedimenti di cui agli articoli 283 (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello), 351 (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) e 373 (sospensione dell’esecuzione) del codice di procedura civile;
- in genere, le udienze fissate in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo’ produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza e’ fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia’ iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
Da una prima lettura del decreto non pare ben chiaramente definita la categoria delle udienze – non oggetto di rinvio – fissate nell’ambito di procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali. La proprietà è un diritto fondamentale della persona? O lo è, per ipotesi, il diritto di credito, magari in presenza di alcune circostanze?
Vi è poi il tema, in ambito fallimentare, delle udienze prefallimentari. Rientrano tra quelle oggetto di rinvio oppure, come ritengono alcuni giudici, rientrano nella categoria descritta al punto (iii) e quindi non possono essere rinviate nella misura in cui il loro rinvio potrebbe generare un grave pregiudizio per le parti?
E infine, nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione, ove questa abbia ad oggetto l’immobile destinato ad abitazione principale, le udienze nelle quali si discute la sospensiva possono essere rinviate oppure no?
Proprio su questo punto, segnaliamo un provvedimento del Tribunale di Vicenza del 9 marzo, ove si legge:
“Il Giudice, letto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ed in particolare l’art. 1, comma 1, che prevede il rinvio d’ufficio delle udienze di tutti i procedimenti civili, eccetto quelli indicati nell’art. 2, comma 2, lett. g); rilevato che l’ambito applicativo dell’eccezione di legge si estende anche ai “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”; ritenuto che il presente giudizio rientri in tale ambito, in quanto risulta iscritta ipoteca sulla casa di abitazione dell’opponente, con conseguente esposizione della stessa a un’espropriazione forzata anche immediata;
conferma l’udienza del 10 marzo 2020”.
Se i dubbi che precedono riguardano le udienze, altri ve ne erano con riguardo alla sospensione dei termini per il compimento degli atti posto che, da una interpretazione letterale del decreto, sembravano sospesi solo quelli previsti nell’ambito di un procedimento con udienza fissata tra il 9 ed il 22 marzo 2020.
Così testualmente recitano i primi due commi dell’art. 1 del DL:
- A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
- A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo.
La disposizione quindi non sembrava sospendere tutti i termini processuali compresi tra il 9 e il 22 marzo 2020 ma solo quelli fissati nell’ambito di procedimenti che hanno l’udienza fissata in tale arco temporale. Quindi, in ipotesi, nell’ambito di una causa con udienza fissata per il 20 luglio 2020 nella quale era fissata la scadenza del 13 marzo per il deposito di una memoria, il relativo termine doveva considerarsi sospeso oppure no?
Sul punto la Relazione Illustrativa inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo ha fatto definitiva chiarezza precisando che:
“il comma 2 dello stesso articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.
Vengono così superati tutti i dubbi interpretativi, derivanti da una interpretazione letterale del decreto, e chiarito che la sospensione riguarda TUTTI GLI ATTI IN SCADENZA NEL PRIMO PERIODO ANCORCHE’ NON INTERESSATI DAL RINVIO DELL’UDIENZA.
Sarà mia cura aggiornare i Lettori sul prosieguo.
A presto,
Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com
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15.09.2026