Qualificare un accordo transattivo come novativo o non novativo fa moltissima differenza ai fini Iva. Lo si capisce bene ponendo a confronto gli opposti esiti cui sono pervenuti i giudici dei due gradi di merito in relazione a una vicenda nella quale, al corrispettivo per i lavori immobiliari eseguiti da una società ma non pagati dal proprietario, le parti hanno sostituito un maggior importo transattivamente determinato di cui tale soggetto si riconosce debitore, impegnandosi a versarlo in quattro anni.
Per i primi giudici (Cgt di Vicenza, sentenza n. 257 dell’agosto 2023, sezione 1, presidente Manduzio, relatore Mottes), l’atto di transazione stipulato non aveva natura novativa e la società creditrice non aveva pertanto alcun obbligo di emettere fattura fino al momento dell’incasso. Invece la Cgt del Veneto, con la sentenza n. 276 del marzo del 2026, sezione 1 (presidente Risi, relatore Casagranda), conclude favorevolmente alle ragioni erariali, confermando altresì che sono dovute le sanzioni non essendovi incertezze sulla portata e sull’ambito applicativo delle norme.
Evidenziati taluni aspetti dell’accordo e ravvisata sia l’oggettiva differenza fra le obbligazioni originarie e quelle successivamente definite, sia la volontà di estinguere il precedente rapporto, la corte di secondo grado estromette dal ragionamento il mancato pagamento degli importi stabiliti transattivamente.
Quello in discussione non sarebbe infatti un problema di esigibilità dell’imposta – sul quale aveva puntato l’attenzione il primo collegio – bensì di un diverso assetto contrattuale. Da un lato, v’è la rinuncia al credito e l’impegno a definire il giudizio da parte della società appaltatrice e, dall’altro lato, si pone la “controprestazione” del proprietario dell’immobile, il quale parimenti rinuncia al contenzioso civile impegnandosi al pagamento dell’importo stabilito nella transazione. E tanto basta, secondo i giudici, per configurare il “nuovo” rapporto sinallagmatico. Del resto, prosegue la pronuncia, l’imposta è applicabile «anche in assenza di un corrispettivo in denaro», essendo sufficiente il reciproco scambio di prestazioni di “non fare” e/o “tollerare”, mentre sarebbe irrilevante il fatto del pagamento, il cui adempimento nella fattispecie doveva essere assistito da ipoteca volontaria del proprietario/debitore.
Di là del caso concreto e dei possibili effetti Iva degli accordi novativi, l’impostazione della sentenza lascia intravedere il rischio, già messo in luce in dottrina (Assonime, circolare n. 26/2021), che le reciproche rinunce alla controversia – ossia proprio l’esito fisiologico dell’atto transattivo – possano finire per avere sempre autonomo rilievo fiscale (cui può anche conseguire la problematica delle operazioni permutative), obliterando l’esigenza che l’operazione deve comunque correlarsi a un “consumo” nella prospettiva del sistema impositivo (Cassazione, ordinanza n. 33296/2024).