Con decreto direttoriale 211 del 4 maggio 2026, la Direzione generale delle politiche attive del ministero del Lavoro ha definito le modalità di programmazione ed erogazione del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (Fpcrp).
Istituito dal cosiddetto Decreto sostegni-bis del Governo Draghi ai tempi dell’emergenza Covid-19, con dotazione iniziale di 50 milioni per il 2021, il fondo è finalizzato al finanziamento di percorsi formativi regionali di lavoratori in integrazione salariale con riduzione dell’orario superiore al 30% calcolata su 12 mesi e di percettori della Naspi (articolo 50-bis, commi 8 e 9, del Dl 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021).
Espressamente escluse le Province autonome, il riparto delle risorse alle Regioni era già stato fatto con il primo decreto di adozione del programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol (Tabella 3 dell’Allegato B, Dm 5 novembre 2021), con criteri basati sulla media ponderata della quota regionale di beneficiari di Naspi del 2019 (peso di 0,80) e sulla media dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria del triennio 2017-19 (peso di 0,20).
Le Regioni avrebbero quindi potuto utilizzare queste risorse per progetti formativi di aggiornamento professionale (percorso 2 di upskilling), riqualificazione approfondita (percorso 3 di reskilling), ricollocazione collettiva (percorso 5), definiti dal programma Gol, anche prima dell’adozione dei loro Piani di attuazione regionali (Par) dello stesso programma. Avrebbero anche potuto prevedere l’utilizzo del Fpcrp nello stesso Par.
Per quelle che non l’hanno fatto, ora il nuovo decreto direttoriale 211/2026 individua meglio gli interventi finanziabili: percorsi di aggiornamento fino a 60 ore per lavoratori impiegati in imprese dei settori strategici per tecnologie e transizione ecologica; percorsi di aggiornamento fino a 150 ore o di riqualificazione da 151 a 600 ore per beneficiari di ammortizzatori con riduzione oraria superiore al 30% calcolata su 12 mesi, inclusi i percettori dell’Assegno di ricollocazione Cigs; Job Day con laboratori formativi fino a 60 ore; attività mirate organizzate dai Centri per l’impiego; servizi di outplacement. Inoltre, il provvedimento direttoriale prevede la possibilità di attivare percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (Ivc) nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione.
La principale novità riguarda la possibilità di prevedere bonus a favore di coloro che seguono i percorsi formativi. In aggiunta all’indennità di partecipazione già prevista da alcune Regioni, il provvedimento direttoriale prevede la possibilità di corrispondere l’ulteriore bonus di 250 euro in caso di positivo superamento dell’esame finale. Per i beneficiari genitori, il bonus è obbligatorio fino a un massimo di 650 euro, a meno che le Regioni non dispongano di misure equivalenti finanziate con altri fondi. Le stesse Regioni devono individuare i criteri di assegnazione del bonus in base a soglia Isee o numero di figli. Nel secondo caso, è prevista la maggiorazione di 100 euro per ogni figlio under 10, nello stesso limite complessivo di 650 euro. È invece esclusa la fruizione di bonus per i beneficiari dell’assegno di ricollocazione dei lavoratori in cassa integrazione nei casi di crisi o riorganizzazione aziendale (articolo 24-bis del Dlgs 148/2015) e per coloro che partecipano ai Job Day.
Per l’intero ammontare loro assegnato, le Regioni che non lo hanno fatto con il Par Gol devono adottare il piano di programmazione da sottoporre alla valutazione di coerenza del Ministero. Approvato il piano, entro 30 giorni dalla sua presentazione o entro i 15 giorni successivi a eventuali modifiche, le risorse sono erogate per l’intero importo su richiesta regionale. A conclusione degli interventi formativi, le Regioni devono trasmettere relazione sulle attività svolte allo stesso ministero del Lavoro.