23.12.2022

Riforma del processo civile anticipata al 28 febbraio

  • Italia Oggi

È anticipata al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore del grosso della riforma del processo civile, prevista in origine per il 30 giugno. Approvato in commissione Bilancio alla Camera l’annunciato emendamento del Governo alla legge di bilancio 2023 che riduce di quattro mesi i tempi per l’operatività del decreto legislativo 149/22 (salvo ripensamenti dell’ultima ora, specie sul giudizio di primo grado). Sarà votata oggi la fiducia posta dall’Esecutivo sul ddl. Il via libera di Montecitorio è atteso entro Natale: l’approvazione definitiva della manovra da parte del Senato arriverà a ridosso della fine dell’anno. Cosa cambia? Sono anticipate al 28 febbraio, almeno a una prima lettura, le modifiche al primo grado di giudizio e al grado di appello. Confermata invece l’applicazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il primo gennaio delle nuove disposizioni in tema di giudizio di legittimità. Idem vale per le nuove norme in tema di udienza pubblica, rito in camera di consiglio, “filtro” di inammissibilità, applicate anche ai ricorsi già proposti ma in cui non è stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza.

Rivoluzione copernicana

La nuova disciplina transitoria, in particolare, prevede che le disposizioni del decreto legislativo 149/22, «salvo che non sia diversamente disposto», hanno effetto a partire dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati dopo quella data, mentre per le cause pendenti prima del d-day si applicano le disposizioni vigenti in epoca anteriore (tutte da verificare, poi, eventuali interferenze con le norme previste dal milleproroghe collegate ai postumi dell’emergenza sanitaria Covid). È anticipata di quattro mesi la nuova fase introduttiva del giudizio di cognizione che inverte l’attuale scansione dei tempi, concentrando tutte le attività nell’udienza di prima comparizione: vi si deve arrivare quando sono del tutto definiti l’oggetto della decisione e ciò che si deve provare. Le novità sulle impugnazioni valgono per quelle proposte da marzo. Estesa al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici l’applicazione dal primo gennaio delle disposizioni in materia di udienze da remoto e deposito di note scritte in luogo dell’udienza, già prevista per Tribunali, Corti d’appello e Cassazione. E per gli stessi uffici si potrà anticipare con un decreto ministeriale – per specifiche realtà e anche per singole categorie di procedimenti – il termine del 30 giugno per l’applicazione delle norme in materia di giustizia digitale, che invece per Tribunali, Corti d’appello e Cassazione si applicano dal primo gennaio. Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex articolo 363 bis Cpc si applica direttamente ai procedimenti di merito pendenti al primo gennaio invece che al 30 giugno, data alla quale avranno effetto le norme sui mediatori familiari.

Appello pro stralcio

Dopo la levata di scudi degli avvocati, scende in campo il Consiglio superiore della magistratura. Secondo il plenum di Palazzo dei Marescialli anticipare alcune disposizioni «comporterà uno sforzo organizzativo consistente e difficilmente attuabile entro la data del 28 febbraio 2023 in assenza di adeguate risorse umane e materiali»: il riferimento è soprattutto ai previsti scambi tra Procure e Tribunali per alcuni casi di violenza di genere. Le associazioni forensi rinnovano l’appello al Governo a stralciare l’emendamento o almeno a eliminare «l’immediata entrata in vigore della parte relativa al processo di cognizione di primo grado»: lo chiedono l’associazione italiana giovani avvocati, l’unione nazionale delle camere civili, l’associazione nazionale forense e il movimento forense.