ll regime di neutralità fiscale e la possibilità di fruire della participation exemption (PEX) si rendono applicabili integralmente anche se l’azienda è conferita in una società a responsabilità limitata preesistente e già partecipata. Il requisito dell’anzianità di possesso e la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie devono essere valutati tenendo conto della storia dei beni aziendali conferiti, garantendo una totale e piena continuità fiscale.
L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC) ha emanato la norma di comportamento n. 238/2026 per fare chiarezza in merito alla disciplina sul conferimento di azienda, di cui all’art. 176 del dpr 917/1986 (Tuir), in società a responsabilità limitata già partecipate dal soggetto conferente.
Il regime di neutralità garantisce la continuità dei valori senza l’emersione di plusvalenze tassabili; tuttavia, l’interpretazione letterale delle norme ha spesso generato incertezze applicative, con particolare riferimento al concetto di “partecipazione ricevuta”.
In effetti, ai sensi dell’art. 176 del Tuir, i conferimenti di azienda tra soggetti residenti non costituiscono operazioni realizzative e la neutralità tributaria si basa sul subentro della società conferitaria nei medesimi valori fiscalmente riconosciuti che i beni avevano in capo al conferente.
Il conferente, a sua volta, assume come valore fiscale della partecipazione quello dell’azienda conferita, beneficiando di una finzione giuridica di continuità; la partecipazione si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria a partire dai bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda oggetto di conferimento e la detta disposizione resta fondamentale per l’accesso al regime della participation exemption (PEX).
Il comma 3 dell’art. 176 citato dispone esplicitamente che il passaggio dalla neutralità fiscale alla successiva cessione della partecipazione per fruire dell’esenzione, di cui all’art. 87 del dpr 917/1986, non costituisce una pratica abusiva, ai sensi della norma anti-abuso, di cui all’art. 10-bis della legge 212/2000.
Il dibattito interpretativo sorge dall’espressione “partecipazione ricevuta”, utilizzata dal legislatore in numerosi articoli del Tuir (articoli 173, 175, 177-bis, 178, 179) tenendo anche conto che, mentre in una società per azioni il conferimento comporta l’emissione di nuove azioni, rendendo palese l’atto del “ricevere”, al contrario, se la conferitaria è una società a responsabilità limitata già interamente posseduta dal conferente, tecnicamente non si ricevono quote di nuova emissione ma si assiste ad un semplice incremento del valore di quelle già detenute.
L’associazione, quindi, sottolinea che limitare l’applicazione della norma a causa di questa finezza terminologica porterebbe a conseguenze paradossali e discriminatorie come la violazione del principio di uguaglianza (gli effetti fiscali dipenderebbero esclusivamente dalla forma giuridica), l’incoerenza con il diritto comunitario (la Direttiva 2009/133/CE parla di “titoli ricevuti” includendo esplicitamente le srl, nonostante queste non emettano titoli in senso stretto) e il contrasto sistematico (l’art. 178 del Tuir che attua la direttiva per le operazioni intracomunitarie, usa il termine “partecipazione ricevuta” come equivalente a “titoli ricevuti”, rendendo illogico attribuire al termine un significato diverso nell’art. 176 del medesimo testo unico).
Pertanto, l’associazione sostiene che l’interpretazione letterale deve cedere il passo a quella teleologica (basata sulla ratio della norma) qualora la prima conduca a risultati incompatibili con la finalità del legislatore; si cita anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui non si deve guardare solo al tenore letterale, ma anche al contesto e agli obiettivi della normativa.
A sostegno anche l’Agenzia delle Entrate che, in recenti risposte ad istanze di interpello (tra le altre, la n. 17/2026), ha puntato a dare rilevanza alla sostanza economica dell’operazione. Concludendo, la norma sostiene che il regime di neutralità e la possibilità di fruire del regime Pex si applicano integralmente anche se l’azienda è conferita in una società a responsabilità limitata preesistente e già partecipata e che il requisito dell’anzianità di possesso e la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie devono essere valutati guardando alla storia dei beni aziendali conferiti, garantendo così una piena continuità fiscale che non può essere frustrata da tecnicismi legati a forma societaria o modalità di emissione delle quote.