Fattura differita unica per le operazioni certificate dalla mandataria, nell’ambito di un raggruppamento temporaneo Rti, in nome e per conto delle mandanti.
È in fase di definitiva approvazione alla Camera il disegno di Legge di conversione del DL n. 19/2026 e, tra le varie proposte di modifica, di rilievo è la norma ad hoc per la modalità di fatturazione di un raggruppamento temporaneo di imprese.
La proposta in commento prevederebbe la possibilità di emettere una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte della mandataria.
In sostanza, si tratta di estendere il regime della fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, Dpr 633/72 anche ad operazioni effettua da altri soggetti – nello specifico dalle altre imprese facenti parte del raggruppamento – che sono comunque fatturate dal soggetto mandatario in nome e per conto di questi.
Si dà conto che la novella normativa richiama esplicitamente anche il comma 2 dell’articolo 21 del Dpr. 633/72 che prevede, alla lett. n), che la fattura deve, tra l’altro, contenere il riferimento che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Tale riferimento potrebbe indurre a credere che la fattura differita e unica emessa dall’impresa mandataria, nell’ambito del raggruppamento, sia limitata alle ipotesi in cui vi sia un mandato con rappresentanza e, di contro, sia esclusa nei casi di mandato senza rappresentanza.
Tuttavia, leggendo la relazione illustrativa, sembrerebbe che la ratio legis sia da ricercare in un’esigenza di semplificazione della gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese che operano insieme su progetti comuni. In tal senso, e nell’ottica di semplificazione fiscale, la fatturazione unitaria dovrebbe interessare tutte le fattispecie di Ati o Rti, indipendentemente dall’esistenza, o meno, di un mandato a fatturare in nome e per conto.
La disposizione normativa è peculiare in quanto, di fatto, implica una deroga rispetto a quanto disposto dall’articolo 68, comma 8, DLgs n. 36/2023, secondo cui, in materia di contratti pubblici, «il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali». Ciò significa che, al di fuori del perimetro della novella, gli adempimenti in materia Iva continuano ad essere assolti separatamente da ciascuna imprese nell’ambito del Rti.
Infatti, il dossier del Parlamento che accompagna il provvedimento, chiarisce che, al di fuori della modifica in esame, rimane inalterata la posizione dell’agenzia delle Entrate, espressa nel principio di diritto 17/2018, secondo cui, nel rapporto esistente tra associate e capogruppo in un Rti, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna.
A questo punto, ci si chiede se questa norma sia effettivamente idonea a soddisfare le esigenze degli operatori che negli ultimi anni hanno subito le contestazioni del fisco per avere emesso una fattura unica per i contratti di appalto nei confronti di una Pa per la cui esecuzione è stato costituito un Rti, ove era il committente stesso a richiedere tale modalità di fatturazione.
La risposta dovrebbe essere affermativa, anche se la lettera della disposizione per il momento non si distingue per chiarezza e richiederebbe una diversa formulazione.