Per eseguire la pubblicità immobiliare non è più necessario presentare le relate di notifica del decreto, essendo sufficiente il verbale di immissione in possesso. Confermato anche che la trascrizione ha valore di pubblicità notizia, poiché l’esproprio costituisce un acquisto a titolo originario. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 28/07/2026 n. 29/E, ha fornito i necessari chiarimenti sulle procedure per la pubblicità immobiliare relative ai decreti di esproprio per pubblica utilità e specifica che la trascrizione del decreto può avvenire immediatamente dopo la sua emissione come pubblicità notizia, a condizione che la nota indichi la condizione sospensiva del trasferimento.
In alternativa resta comunque possibile eseguire un’unica formalità pubblicitaria dopo la notifica e l’immissione in possesso, allegando il verbale che attesta l’esecuzione del provvedimento. L’agenzia precisa, inoltre, che il decreto di occupazione d’urgenza non è autonomamente trascrivibile poiché il trasferimento della proprietà si realizza solo con il decreto di esproprio definitivo e conferma che non è necessario presentare la prova della notifica al conservatore, semplificando così gli adempimenti documentali a carico delle autorità.
La recente prassi amministrativa ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di esecuzione della pubblicità immobiliare per i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, disciplinati dal dpr 327/2001 (Testo Unico Espropriazioni – Tues). L’intervento si è reso necessario al fine di dirimere i dubbi interpretativi circa il coordinamento tra l’emanazione del decreto, la sua notifica e l’immissione in possesso, con particolare riguardo ai tempi della trascrizione.
Un punto fermo, ribadito dalla prassi, è la natura della trascrizione del decreto di esproprio e, in conformità con l’orientamento consolidato della Suprema Corte (in particolare, Cassazione, SS.UU. sentenza n. 651/2023) e del Consiglio di Stato, tale formalità non assolve alla funzione di opponibilità ai terzi, di cui all’art. 2644 c.c., tipica degli acquisti a titolo derivativo.
L’espropriazione configura, infatti, un acquisto a titolo originario, dove l’efficacia del trasferimento del diritto trova fondamento direttamente nella legge e nell’esercizio del potere pubblico e, pertanto, la trascrizione assume una funzione di pubblicità notizia, destinata a garantire la conoscibilità legale del provvedimento e a spostare ogni diritto relativo al bene espropriato unicamente sull’indennità, come previsto dal comma 3 dell’art. 25 del richiamato testo unico.
Il documento di prassi chiarisce che, nell’ambito della procedura ordinaria, di cui agli articoli 20, 23 e 24 del dpr 327/2001, l’autorità espropriante può optare per due schemi operativi.
Il decreto di esproprio può essere trascritto senza indugio e immediatamente dopo la sua emanazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 23 del testo unico, e in questo caso, poiché il trasferimento del diritto è sottoposto alla condizione sospensiva della notifica ed esecuzione (lett. f, comma 1, art. 23), il richiedente deve darne menzione nella nota di trascrizione, ai sensi dell’art. 2659 c.c. e solo successivamente all’immissione in possesso, procederà alla formalità di annotazione del relativo verbale, come previsto dal successivo comma 5 dell’art. 24 del Tues. In alternativa, è possibile richiedere la trascrizione soltanto dopo che il decreto sia stato notificato ed eseguito, non menzionando necessariamente la condizione sospensiva nella nota (essendosi la stessa già avverata) ma allegando al decreto di esproprio il verbale di immissione in possesso o presentando un decreto che rechi in calce l’annotazione della data di avvenuta esecuzione. È stato anche chiarito che, ai fini della pubblicità immobiliare, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione del decreto di esproprio mentre, per quanto concerne l’occupazione d’urgenza, la prassi conferma che il decreto di occupazione anticipata non costituisce titolo per la trascrizione giacché non determina il trasferimento del diritto ma attribuisce solo un potere temporaneo di disporre del bene.
Infine, nella risoluzione si precisa che la voltura catastale può essere eseguita solo dopo il perfezionamento della fattispecie acquisitiva, coincidente con l’esecuzione dell’annotazione del verbale di immissione in possesso (nella doppia formalità) o con la trascrizione del decreto già eseguito (nella formalità unica).