Le recenti pronunce della Corte di cassazione in materia di concorso del professionista nelle violazioni tributarie del cliente segnano un cambiamento di sistema del quale occorre ormai prendere definitivamente atto.
Per oltre vent’anni il dibattito sulla responsabilità dei terzi negli illeciti tributari commessi da società si era sviluppato attorno all’interpretazione dell’articolo 7 del Dl 269/2003, successivamente trasfuso nell’articolo 2, comma 2-bis, del Dlgs 472/1997. La norma, nel prevedere che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio delle società e degli enti con personalità giuridica fossero esclusivamente a carico della persona giuridica, era stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come un vero e proprio limite all’applicazione delle regole sul concorso di persone nell’illecito tributario.
Ne derivava che, salvo le ipotesi patologiche di società meramente fittizie o di schermi societari, il professionista, in quanto soggetto estraneo all’ente, non potesse essere chiamato a rispondere delle violazioni commesse dal cliente.
A partire dal 2024, tuttavia, la Corte di cassazione ha progressivamente abbandonato tale impostazione.
Secondo il nuovo orientamento, l’articolo 7 non esclude affatto la responsabilità dei terzi concorrenti, ma si limita a disciplinare la posizione dei soggetti interni all’ente, lasciando impregiudicata la disciplina generale del concorso prevista dall’articolo 9 del Dlgs 472/1997.
La conseguenza è di immediata evidenza: il professionista, in quanto soggetto estraneo alla persona giuridica, può rispondere a titolo di concorso nelle violazioni del cliente.
Si tratta di un approdo interpretativo che, per quanto innovativo, presenta una sua indubbia coerenza sistematica.
Sarebbe infatti difficilmente sostenibile un sistema nel quale la personalità giuridica si trasformasse in uno schermo assoluto capace di garantire l’impunità di soggetti che abbiano ideato, suggerito o consapevolmente agevolato comportamenti fiscalmente illeciti.
La finalità perseguita dalla Cassazione appare dunque condivisibile: impedire che il beneficio della responsabilità esclusiva della persona giuridica si traduca in un’ingiustificata esenzione per chi abbia effettivamente partecipato alla violazione.
La vera problematica attiene, pertanto, la definizione dei confini della responsabilità.
Le sentenze riguardano vicende caratterizzate da particolare gravità: operazioni palesemente artificiose, irregolarità macroscopiche, violazioni sistematiche e comportamenti che appaiono difficilmente riconducibili a mere negligenze professionali.
In tali ipotesi, l’affermazione della responsabilità concorsuale del consulente appare del tutto ragionevole.
Nessuno dubita che debba rispondere il professionista che partecipi attivamente alla costruzione di un meccanismo fraudolento, suggerisca l’adozione di condotte evasive o fornisca un contributo consapevole alla realizzazione di indebiti risparmi d’imposta.
Le preoccupazioni degli operatori si collocano però su un diverso piano.
I principi di diritto formulati dalla Cassazione sono stati enunciati in termini necessariamente generali e astratti.
La Corte richiama categorie quali il contributo causale, la diligenza qualificata e gli obblighi di controllo derivanti dal mandato professionale, senza circoscriverne espressamente l’applicazione ai soli casi di frode o di conclamata illegalità.
È ragionevole ritenere – anche alla luce delle rassicurazioni fornite dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dai vertici dell’Amministrazione finanziaria in occasione delle recenti interrogazioni parlamentari – che l’applicazione concreta dei principi affermati dalla Cassazione continuerà a riguardare esclusivamente le situazioni più gravi e caratterizzate da un effettivo coinvolgimento del professionista.
È stato chiarito che non vi sarà alcun automatismo nell’accertamento del concorso e che ogni contestazione dovrà essere preceduta da un’analitica valutazione del ruolo concretamente svolto dall’intermediario.
Pur in assenza di un’emergenza applicativa, potrebbe tuttavia essere opportuno valutare alcuni interventi normativi volti a rendere più prevedibile il perimetro della responsabilità dei terzi.