ompenso agli avvocati parametrato agli obiettivi perseguiti. Derogabile la solidarietà passiva delle parti per le spettanze dei professionisti: quando la causa si chiude con accordo, le parti possono decidere chi paga cosa, senza che il legale possa chiedere l’intero importo a ciascuna di loro. Riservata agli iscritti all’albo forense la consulenza legale stragiudiziale continuativa. Più snello il parere del Coa per il recupero crediti. Riconosciuti i legali d’impresa. Sì alla “pubblicità” vera e propria, non più solo “informativa”, ma tutelando i clienti e il segreto professionale. Nelle Sta agli avvocati vanno almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto. Tutela nella monocommittenza, tirocini alleggeriti, rimborso spese ai praticanti. Si diventa specialisti per esperienza, non soltanto con i corsi. Addio voto di lista nelle elezioni per gli Ordini. Sono solo alcune delle novità introdotte dalla riforma forense, la cui legge delega è stata approvata in via definitiva dal senato. Ora il governo è delegato ad approvare entro sei mesi uno o più decreti legislativi per la riforma organica della professione: i provvedimenti attuativi saranno adottati sulla base di una serie di principi fondamentali indicati dalla legge delega.
Segreto e giuramento. Libertà e indipendenza dell’avvocato diventano valori fondanti dell’ordinamento forense e presìdi dello Stato di diritto. Viene reintrodotto il giuramento di fedeltà allo Stato, abolito nel 2012. Segreto professionale “inviolabile” e “indisponibile”: non più solo un dovere dell’avvocato, ma un diritto fondamentale dell’assistito che può essere derogato soltanto in casi tipici ed eccezionali.
Target retribuiti. Il compenso del legale è pattuito in modo libero, salvi la normativa sull’equo compenso e il divieto sul patto di quota lite. Ma professionista e cliente possono firmare un accordo in cui parte del compenso o un premio è pagato soltanto se si raggiunge un certo risultato. Il Ministero della giustizia aggiorna ogni due anni, e non più quattro, i parametri forensi che servono in assenza di accordo scritto o per le liquidazioni giudiziali. Le parti che sottoscrivono l’accordo transattivo o arbitrale hanno la facoltà di scartare la solidarietà e decidere autonomamente chi paga l’avvocato. Obbligatorio per il cliente rimborsare le spese anticipate e quelle forfettarie (quantificate con decreto).
Esclusiva e nullità. La consulenza stragiudiziale diventa attività esclusiva dell’avvocato se svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, laddove connessa a contenziosi.
Restano valide le consulenze specifiche di altre professioni regolamentate, per esempio commercialisti.
Nulli i pagamenti per consulenze legali fatte da soggetti non iscritti all’albo. I legali d’impresa possono essere assunti con regolare contratto di lavoro subordinato o continuativo, svolgendo attività solo nell’interesse del proprio datore di lavoro, oltre che delle società controllanti, controllate o collegate dell’azienda.
L’uso del titolo è riservato strettamente agli iscritti o ex iscritti all’albo e vietato ai radiati. Rimane riservata agli avvocati l’assistenza in giudizio, negli arbitrati rituali, nella negoziazione assistita e mediazione. Il parere di congruità dell’Ordine deve essere razionalizzato per rendere più semplice ed efficace il recupero dei crediti professionali. E dunque il governo dovrà valutare se e come intervenire, considerando che il parere serve anche a tutelare il cliente da richieste del tutto incongrue: il provvedimento attuativo potrebbe, per esempio, ridurre i casi nei quali è richiesto, inserire l’obbligo di risposta del Coa entro un periodo di tempo determinato oppure introdurre una presunzione di congruità se si rispettano i parametri.
Esercizio collettivo. Per l’esercizio collettivo della professione sono ammesse reti, anche multidisciplinari, ma con almeno due legali, accanto alle associazioni professionali e alle società tra avvocati. Nei consigli di amministrazione della Sta la maggioranza deve essere composta da professionisti del foro: almeno due terzi del capitale e dei voti deve appartenere ad avvocati o altri soggetti abilitati. I soci non professionisti sono ammessi soltanto per fini tecnici o di investimento: tetto alla distribuzione degli utili, fino al 33% di quelli spettanti agli avvocati. Insomma: no al modello delle law company anglosassoni.
Il mandato è sempre personale: il cliente ha diritto a sapere quale socio specifico segue il caso. L’avvocato risponde in solido con la società.
Novità assolute su monocommittenza e collaborazione continuativa, con la disciplina dei rapporti di esclusiva o prevalenza tra un avvocato e un altro studio, associazione o società: non si tratta di lavoro subordinato, ma di prestazione d’opera intellettuale con tutele specifiche come compenso congruo non inferiore ai parametri ministeriali e salvaguardia dell’autonomia professionale. Ridotte le incompatibilità: gli avvocati potranno ricoprire cariche come amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, enti pubblici o privati.
Regole di accesso. Il tirocinio rimane di diciotto mesi complessivi, ma dodici devono essere svolti frequentando le scuole forensi: corsi organizzati dagli Ordini o da soggetti accreditati, anche in collaborazione con Università, che insegnano nozioni teoriche, pratica professionale, redazione di atti, ricerca e deontologia.
Possibile lo svolgimento anche presso l’avvocatura dello Stato, uffici legali pubblici o per un semestre all’estero in un Paese Ue, ma per almeno sei mesi bisogna farsi le ossa presso un avvocato iscritto all’albo da almeno cinque anni.
Sì al praticantato mentre si lavora, a patto che gli orari siano compatibili. Nell’esame di Stato si passa da tre a due prove scritte, cioè un parere motivato e un atto giudiziario, e una prova orale che verte su casi pratici e deontologia. Commissioni d’esame formate da avvocati, magistrati e docenti universitari, con maggioranza di legali.
Formazione e specializzazione. La formazione continua è un obbligo con scadenza annuale. Se non si ottengono i crediti formativi richiesti, scatta la sospensione amministrativa dall’albo, che non costituisce una sanzione disciplinare, ma una misura cautelare che è revocata soltanto dopo che risulta recuperato il dovuto entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Spetta al Consiglio nazionale forense definire per regolamento modalità, criteri di accreditamento dei corsi, misure premiali per chi si forma di più e ulteriori esenzioni anche legate all’anzianità di iscrizione.
Il titolo di avvocato specialista è attribuito direttamente dal Cnf, non più con decreto ministeriale: si ottiene dopo aver frequentato e superato corsi specifici oppure dimostrando un’esperienza professionale consolidata nel settore.
I corsi sono organizzati dagli Ordini circondariali, d’intesa con le associazioni specialistiche e anche in collaborazione con le Università, per garantire un livello uniforme su tutto il territorio.
Albi telematici. Ogni Ordine circondariale istituisce un solo albo dove sono iscritti tutti gli avvocati, con una scheda personale per ciascuno e l’indicazione dell’eventuale associazione o società presso cui si esercita; accanto ci sono elenchi separati per gli specialisti, il registro dei praticanti e gli altri previsti dalla legge. L’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è tenuto direttamente dal Cnf, che stabilisce anche i requisiti per l’iscrizione.
Tutti gli albi sono tenuti e aggiornati in modo digitale, con un archivio centrale nazionale accessibile solo agli Ordini, ai Consigli di disciplina, al Cnf e alla Cassa forense, per tutelare la riservatezza.
Chi fa parte dell’albo è iscritto in automatico anche alla Cassa di previdenza. La professione deve essere svolta in modo continuativo e prevalente, salvo casi particolari.
Coa e Cnf. Gli Ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense sono enti pubblici non economici, vigilati dal ministero della Giustizia e dotati di autonomia finanziaria. Gli organi dei Coa sono eletti ogni tre anni, con un massimo di tre mandati consecutivi: si applicano regole per garantire l’equilibrio di genere. Il Cnf è l’organo di rappresentanza nazionale: è eletto con voto ponderato in base alle dimensioni dei singoli Ordini, ha durata triennale e definisce le regole deontologiche valide su tutto il territorio.
Sistema disciplinare. Le decisioni disciplinari sono affidate ai Consigli distrettuali di disciplina, organi indipendenti dagli Ordini locali. L’azione si estingue dopo sei anni dal fatto contestato. Introdotta la possibilità di chiedere la riabilitazione per chi ha subito sanzioni diverse dalla radiazione, dimostrando di aver tenuto un comportamento corretto nel tempo. Il procedimento prevede forme semplificate per le infrazioni meno gravi e le decisioni possono essere impugnate davanti al Cnf.