Giustizia riparativa per tutti i reati. L’accesso al percorso di mediazione introdotto dalla riforma Cartabia è possibile dalle indagini preliminari fino alla fase esecutiva, al di là del tipo o della gravità dell’illecito penale, non richiede l’identificazione di una vittima in concreto né il riconoscimento di responsabilità. È quanto emerge dal nuovo schema operativo per l’applicazione dell’istituto, realizzato a Milano da uffici giudiziari, Ordine forense e Camera penale.
Consenso libero. La giustizia riparativa può scattare se il programma è utile a risolvere le questioni derivanti dal fatto e non c’è pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti: se ricorrono i due presupposti, il dissenso della vittima non preclude di per sé l’invio al programma. La valutazione del consenso – personale, libero, consapevole, informato – è riservata al mediatore e risulta sempre ritrattabile senza effetti pregiudizievoli.
Informazione e competenza. L’informazione sull’accesso ai programmi deve essere inserita in un catalogo tassativo di atti: da parte del pm, dall’informazione di garanzia fino agli ordini di esecuzione; dal lato gip/gup, dagli adempimenti esecutivi cautelari fino al decreto penale di condanna e al giudizio abbreviato. È obbligatoria anche negli atti preliminari al giudizio d’appello e deve essere resa in lingua comprensibile, con interprete gratuito se necessario.
L’autorità giudiziaria competente all’invio al programma durante le indagini è il pm con proprio decreto, mentre dopo l’esercizio dell’azione penale è il giudice che procede, cioè gip, gup, giudice del dibattimento e Corte d’appello: all’ordinanza vanno allegati capo d’imputazione e recapiti delle parti. Dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti è competente il giudice che ha emesso la sentenza; durante il giudizio di Cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Esiti simbolici e materiali. Nei soli procedimenti per reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può disporre la sospensione del procedimento fino a 180 giorni, con conseguente sospensione della prescrizione, dei termini per l’improcedibilità e, se compatibili, di quelli di durata massima della custodia cautelare. Per tutti gli altri reati il procedimento prosegue parallelamente.
Gli esiti possono essere simbolici o materiali: dichiarazioni, scuse formali, impegni comportamentali, accordi sulla frequentazione oppure risarcimento, restituzioni, condotte riparatorie. L’esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante equivale a remissione tacita della querela. Per i reati procedibili d’ufficio o a querela irremissibile, l’esito riparativo rileva come criterio ai fini della determinazione della pena, attenuante e condizione specifica per la sospensione condizionale breve della pena.
Nella fase di sorveglianza la partecipazione al programma è valutata ai fini di lavoro esterno, permessi premio e misure alternative. Inutilizzabili nel procedimento penale le informazioni acquisite. Attività dei mediatori coperta da privacy.