07.05.2026

Iperammortamento, la comunicazione in ritardo può rinviare un’annualità

  • Il Sole 24 Ore

Per l’iperammortamento avvio della deduzione maggiorata solo dopo la comunicazione di completamento dell’investimento. L’articolo 4 del decreto di attuazione ministero delle Imprese e del made in Italy – ministero dell’Economia, in corso di emanazione, fa scattare il procedimento di iperammortamento dal periodo di imposta in cui, oltre all’entrata in funzione del bene, è trasmessa la comunicazione di completamento e a condizione di aver ricevuto l’esito positivo delle verifiche da parte del Gse.

Lo slittamento della comunicazione, anche per pochi giorni, all’anno successivo a quello di entrata in funzione, crea un disallineamento con l’ordinario procedimento di ammortamento fiscale che potrebbe essere evitato se si prevedesse una finestra temporale più ampia.

Scansione temporale

La fruizione del nuovo iperammortamento introdotto dalla legge 199/2025 si attua, come già per l’agevolazione originaria (legge 232/2016), attraverso una maggiorazione extracontabile delle quote di ammortamento del bene. In pratica, oltre all’importo stanziato a conto economico e dedotto per derivazione (percentuali del Dm 31 dicembre 1988), l’impresa inserisce nella dichiarazione dei redditi una quota corrispondente all’ammortamento del 180% (per investimenti annui fino a 2,5 milioni) oppure al 100% (investimenti tra 2,5 e 10 milioni) oppure al 50% (investimenti tra 10 e 20 milioni) del costo.

Applicando le istruzioni ministeriali relative alla prima versione del bonus, si avrà, ad esempio, per un bene materiale con i requisiti 5.0 con coefficiente di ammortamento del 17,5% e costo di un milione, una iper-deduzione complessiva di 1,8 milioni, di cui l’8,75% (157.500 euro) nel primo esercizio (aliquota ridotta alla metà) e il 17,5% (Euro 315mila) in ciascun esercizio successivo fino ad esaurimento del valore.

Nella agevolazione originaria, peraltro, l’utilizzo dell’incentivo era automatico, sicché l’avvio della deduzione coincideva con l’entrata in funzione del bene con relativa interconnessione.

Iper-deduzione solo con comunicazione

Il Dm Mimit-Mef, firmato dal ministro Urso e in corso di definitiva emanazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), che regola il sistema delle comunicazioni al Gse necessarie per monitorare la spesa, prevede, all’articolo 4, che la rilevanza delle quote maggiorate ai fini del calcolo del reddito di impresa decorre dal periodo di imposta in cui l’impresa (dopo l’entrata in funzione, con interconnessione se si tratta di beni del primo gruppo: allegati IV e V alla legge 199/2025) trasmette al Gse la cosiddetta comunicazione di completamento (e sempre che si sia ottenuta la conferma di esito positivo dal Gse).

In base al dato letterale della disposizione, per un investimento realizzato, entrato in funzione (e, per i beni del primo gruppo, anche interconnesso) nel 2026 l’inserimento della deduzione della prima quota (nell’esempio sopra riportato: 157.500 euro) nel calcolo dell’Ires da versare a giugno 2027 (Modello Redditi 2027 relativo al 2026) richiederà che la comunicazione sia pure trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

Disallineamento con l’ammortamento ordinario

Qualora, per un qualsiasi motivo, l’impresa invii il modello di completamento nei primi giorni del 2027 (ma lo stesso problema si avrà per investimenti di fine 2027 con comunicazione trasmessa a gennaio 2028), si troverà constretta a far partire la iper-deduzione nel modello Redditi 2028.

Tornando all’esempio, non si fruirà di alcuna deduzione nel modello Redditi 2027, mentre resta il dubbio di quale quota vada inserita nel modello Redditi 2028: se la sola quota di competenza del 2027 (315mila euro) o una doppia quota, con recupero di quella dell’anno iniziale (315mila + 157.500 euro) e conseguente riallineamento con il piano ordinario.

Questa complicazione potrebbe essere evitata se si consentisse di far partire la deduzione nell’esercizio di competenza (in cuoi sono avvenute l’effettuazione, l’entrata in funzione e l’interconnessione se dovuta) a condizione che la comunicazione di completamento venga trasmessa entro un certo termine (ad esempio 45 giorni) dalla chiusura del periodo di imposta.