La manovra per il 2026 cambia in via sperimentale, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il regime di deducibilità del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, iscritti nei bilanci Ias/Ifrs nel medesimo periodo d’imposta (articolo 1, comma 131, lettera c), della legge 199/2025).
L’intervento normativo riguarda i soli soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) e opera in deroga a quanto fino ad oggi previsto dall’articolo 103, comma 3-bis, del Tuir, con l’obiettivo di razionalizzare il trattamento fiscale, in coerenza con il relativo trattamento contabile.
Secondo lo Ias 38, infatti, l’avviamento così come i marchi e le altre attività immateriali, se a vita utile indefinita, non sono assoggettati ad ammortamento contabile, con impatto a conto economico, come è invece previsto dall’Oic 24 per i soggetti Oic. Invece devono essere sottoposti (almeno annualmente) al cosiddetto impairment test, procedura che richiede di rilevare una svalutazione qualora il valore contabile dell’attività risulti superiore al suo valore recuperabile (quest’ultimo determinato come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene). La riduzione di valore dell’attività immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita da “impairment”, da rilevare nel conto economico.
Ebbene, con il nuovo regime, la deduzione fiscale del costo degli intangibles, interessati dalla modifica, sarà consentita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, solo a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi – a titolo di svalutazione – e fino a concorrenza degli stessi.
Le quote (di costo) non dedotte prima della svalutazione potranno essere recuperate negli esercizi successivi, nel rispetto del limite annuale di deducibilità (1/18), fino al completo assorbimento dell’importo complessivo della svalutazione.
In sostanza, sul piano fiscale, anche per tali beni assume piena rilevanza il principio della “derivazione” contabile, in quanto la deduzione è ammessa solo previa imputazione a conto economico.
Prima della modifica, invece, per i soggetti Ias/Ifrs-adopter, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento era ammessa in via extra-contabile, dunque a prescindere dall’imputazione al conto economico, con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3 per i soggetti Oic, vale a dire in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore. Il medesimo trattamento fiscale trovava applicazione alle altre attività immateriali a vita utile indefinita, in forza dell’articolo 10 del Dm 8 giugno 2011.
I beni provenienti dall’estero
Per ragioni di coerenza, la norma stessa prevede che il requisito della previa imputazione a conto economico non è richiesto nei limiti della differenza tra il valore riconosciuto “in ingresso” sulla base di quanto previsto dall’articolo 166-bis del Tuir e il (minore) valore contabile rilevato in bilancio. In sostanza, nel caso di beni provenienti da giurisdizioni estere, il bene potrebbe “ereditare” in partenza una svalutazione impairment, fiscalmente rilevante.
Nessun riflesso sull’Irap
La nuova disciplina non ha effetti sull’Irap, in quanto non introduce deroghe alle disposizioni del decreto legislativo 446/1997 e ai fini del monitoraggio degli effetti della misura sul gettito erariale, le operazioni rilevanti dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Gli asset già iscritti
Come chiarito dalla Relazione tecnica al Ddl di Bilancio 2026, le nuove regole non incidono sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio, che restano soggette al regime previgente.
Gli effetti sui riallineamenti
Da questa prospettiva, la nuova norma avrà impatti sulla valutazione di convenienza all’esercizio dell’opzione per il regime di riallineamento dei differenziali di valori contabili e fiscali, in caso di operazioni straordinarie, anche tenuto conto degli effetti prodotti sulla correlata fiscalità differita.
In particolare, qualora ricorrano le condizioni previste, la fiscalità differita dovrà essere rilevata sulle svalutazioni che transitano a conto economico, con successivo rilascio proporzionale man mano che le quote vengono dedotte fiscalmente in diciottesimi.