07.09.2026

Il controllo dei giudici si sdoppia

  • Italia Oggi

Dopo la sentenza delle Sezioni unite dalla Corte di Cassazione n. 24825 del 28 agosto scorso, la nullità delle fideiussioni omnibus predisposte secondo il modello standard dovrà essere esaminata in funzione della applicabilità del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 e del perimetro temporale del loro utilizzo. Il giudice, infatti, dovrà accertare se vi sia stata un’intesa anticoncorrenziale che ha portato a riprodurre le clausole dello schema Abi.

Spetta, così, ai tribunali eseguire una ricognizione sostanziale del mercato, della modulistica, della diffusione delle clausole e della loro riferibilità a un coordinamento anticoncorrenziale. In definitiva, la pronuncia sposta il baricentro della lite su un’indagine concreta: prova dell’intesa, prova del nesso funzionale, interpretazione complessiva del contratto, verifica della tempestività dell’istanza al garante.

Le fideiussioni omnibus. Ciò da cui occorre partire è innanzitutto il perimetro temporale dell’istruttoria compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005, e quello oggettivo, riferito allo schema tipo di fideiussione omnibus.

In particolare, la sentenza afferma che, nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole Abi, stipulata prima o dopo il periodo oggetto dell’istruttoria, il giudice di merito deve accertare la rispondenza del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento n. 55/2005 costituisce, in tale accertamento, un elemento di prova, ma da solo non sufficiente, previa verifica della sua portata temporale e oggettiva.

La distinzione tra fideiussione omnibus e specifica non è più quindi, da sola, decisiva per escludere la possibilità di sindacare la nullità antitrust della garanzia. La nullità non deriva dalla mera presenza testuale delle clausole, ma richiede la prova del nesso funzionale con l’intesa anticoncorrenziale. Il provvedimento del 2005 non diventa però irrilevante nel caso in cui il contratto sia una fideiussione specifica oppure sia collocato fuori dall’intervallo temporale dell’istruttoria. Esso conserva una funzione probatoria significativa, che deve essere apprezzata alla luce del suo contenuto e della sua effettiva portata (sia temporale e sia oggettiva).

Il ruolo del giudice di merito. Il baricentro viene così spostato sull’accertamento in fatto. Il giudice deve verificare la portata temporale e oggettiva del provvedimento e valutare gli elementi utili a ricostruire la situazione anteriore e l’eventuale persistenza degli effetti dell’intesa.

Non è sufficiente riscontrare nel contratto la presenza delle clausole già censurate. Occorre verificare, nel caso concreto, la rispondenza del modello negoziale a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Per le fideiussioni specifiche, la loro natura non le sottrae, in astratto, al possibile sindacato antitrust. Tuttavia, poiché il provvedimento n. 55/2005 riguardava lo schema tipo di fideiussione omnibus, rispetto a una garanzia specifica richiede un passaggio ulteriore: può concorrere alla prova, ma non sostituirla.

La “prima richiesta” salva l’art. 1957. La clausola di deroga all’art. 1957 c.c., riproduttiva dello schema Abi, è stata ricompresa tra quelle colpite dalla nullità. La questione era quindi capire che cosa accada quando, eliminata quella clausola, nel contratto resti una diversa previsione di pagamento “a prima richiesta”.

La risposta delle Sezioni Unite è netta: la nullità della clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. non travolge la clausola “a prima richiesta”. Le due pattuizioni hanno funzione diversa. La prima incide sui termini previsti dalla disposizione codicistica; la seconda riguarda le modalità con cui il creditore può chiedere l’adempimento al garante.

Il termine resta, cambia la modalità. L’art. 1957 c.c. torna quindi a operare, ma il requisito relativo all’attivazione del creditore deve essere coordinato con la clausola “a prima richiesta”. Se quest’ultima è presente, per evitare la decadenza è sufficiente che il creditore rivolga al garante, entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento.

La Corte separa così la clausola Abi, che deroga ai termini codicistici, dalla clausola “a prima richiesta”, che regola l’attivazione della garanzia. La prima può essere colpita da nullità in quanto attuativa dell’intesa anticoncorrenziale; la seconda resta invece operante e consente al creditore di soddisfare, mediante una richiesta stragiudiziale tempestiva, l’onere previsto dall’art. 1957 c.c. La nullità parziale non produce, perciò, una liberazione automatica del fideiussore: rilevano la presenza della clausola e la tempestività della richiesta.

Il nuovo equilibrio. La sentenza n. 24825/2026 precisa l’applicazione del principio generale sulla nullità parziale già affermato nel 2021 alle fattispecie più controverse, con un duplice risultato. Da un lato, non vi è alcun automatismo di nullità per le fideiussioni specifiche o stipulate fuori dal periodo oggetto del provvedimento Banca d’Italia.

Resta però pienamente possibile l’accertamento giudiziale del nesso anticoncorrenziale, utilizzando il provvedimento del 2005 come elemento probatorio non autosufficiente. Dall’altro, non sussiste alcun automatismo liberatorio ex art. 1957 c.c. per il solo fatto della nullità della clausola Abi di deroga: la clausola “a prima richiesta” consente comunque al creditore di evitare la decadenza con una tempestiva richiesta stragiudiziale al garante.

Il vero effetto della pronuncia. Più che introdurre un nuovo automatismo, le Sezioni unite ne eliminano due. Non vi è nullità automatica per la sola riproduzione delle clausole Abi, così come il provvedimento n. 55/2005 non perde automaticamente rilievo quando la fideiussione sia specifica o stipulata fuori dal periodo oggetto dell’istruttoria. In entrambi i casi, la parola torna al giudice di merito e alla prova del collegamento tra il singolo contratto e il fenomeno anticoncorrenziale.

La pronuncia non cancella, dunque, il principio della nullità parziale delle fideiussioni “a valle” affermato nel 2021, ma ne delimita l’applicazione sul terreno probatorio e chiarisce che la rimozione della deroga Abi all’art. 1957 c.c. non equivale alla caducazione dell’intera garanzia.