20.04.2026

I giudici rafforzano i requisiti per il sequestro dei dati digitali

  • Il Sole 24 Ore

A distanza di due anni dalla sentenza della Corte costituzionale 170 del 2023 – che ha ricondotto la messaggistica digitale alla nozione di corrispondenza tutelata dall’articolo 15 della Costituzione – la disciplina del sequestro dei dati informatici continua a muoversi in un equilibrio instabile. L’evoluzione è stata infatti affidata alla giurisprudenza, dato che la proposta di legge dedicata a disciplinare la materia, approvata in prima lettura dal Senato due anni fa, è ferma alla Camera (atto 1822).

La linea prevalente della giurisprudenza di legittimità resta ancorata alla conservazione del modello tradizionale: i dati contenuti nei dispositivi informatici – pur qualificati come corrispondenza, e non più, come in passato, quali documenti – continuano a essere acquisiti dal Pm senza preventiva autorizzazione del giudice.

La Cassazione ha però rafforzato i requisiti del sequestro digitale, intervenendo sul versante della proporzionalità. Oggi è imposta al Pm una puntuale delimitazione dell’oggetto dell’acquisizione, l’indicazione dei criteri di selezione dei dati e la definizione del perimetro temporale. In questa prospettiva, il sequestro non può più tradursi in una apprensione indiscriminata dell’intero contenuto del dispositivo, ma deve essere costruito come attività mirata. È stato così affermato che l’acquisizione massiva di dati, in assenza di adeguata motivazione, determina la nullità del provvedimento e della stessa copia forense.

Si tratta di un’evoluzione significativa, anche se la garanzia rimane affidata alla qualità della motivazione del Pm e a un controllo solo successivo, ed eventuale, del giudice, attivabile solo su istanza di parte attraverso la richiesta di riesame o l’istanza di restituzione.

Il nodo del controllo giurisdizionale emerge con maggiore tensione nel confronto con il diritto europeo. La Corte di giustizia Ue ha affermato la necessità di un controllo preventivo da parte di un giudice per l’accesso ai dati personali. Tuttavia, la giurisprudenza interna ha finora evitato di trarne conseguenze sistemiche. La Cassazione ha riconosciuto tale esigenza, ma ha ritenuto comunque legittimo il sistema nazionale, basato sulla centralità del provvedimento del Pm ed escludendo l’inutilizzabilità dei dati acquisiti in assenza di autorizzazione preventiva del giudice.

In questo quadro si inserisce il tentativo di riforma legislativa. Il disegno di legge approvato dal Senato ad aprile 2024 delinea una disciplina organica del sequestro digitale, prevedendo l’intervento del Gip nella fase genetica e un sistema di selezione dei dati nel contraddittorio tra le parti. Il modello si articola su un doppio binario, con garanzie più elevate per la corrispondenza e un regime più flessibile per i reati di criminalità organizzata, richiamando la logica delle intercettazioni.

Gli operatori si trovano così di fronte a tre modelli concorrenti: quello tradizionale, fondato sull’iniziativa del Pm; quello delineato dalla proposta di legge, che introduce una riserva di giurisdizione; e quello, ancora isolato, che riconduce le comunicazioni digitali alla disciplina delle intercettazioni.

Nel panorama giurisprudenziale è emerso un timido orientamento in questa direzione. La sentenza 46715/2024 ha qualificato i messaggi scambiati tramite chat come flussi di comunicazione, assoggettandoli alla disciplina delle intercettazioni. Se portata alle sue conseguenze, questa impostazione comporterebbe una restrizione dell’acquisizione ai soli reati per i quali è consentita l’intercettazione e, soprattutto, l’introduzione di un controllo preventivo del giudice.

In questa prospettiva, la soluzione legislativa più coerente, anche alla luce del diritto europeo, sembra essere quella che riconduce le comunicazioni digitali nell’alveo delle garanzie proprie delle intercettazioni, senza compromettere l’effettività delle indagini nei contesti più complessi ma assicurando un controllo preventivo del giudice e limitando l’acquisizione ai casi di maggiore gravità.

Del resto, la Grande Camera della Corte di Giustizia Ue (sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-548/21) ha chiarito che, nel caso di sequestro di dati personali, spetta al legislatore nazionale definire in modo sufficientemente preciso la base legale della limitazione dei diritti fondamentali e la natura o le categorie dei reati da prendere in considerazione per garantire che il principio di proporzionalità sia concretamente rispettato.