28.09.2026

Greenwashing, si rischia grosso

  • Italia Oggi

Dal 27 settembre 2026 scattano le nuove regole contro il greenwashing e per imprese e distributori cambiano le modalità con cui possono essere comunicate le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi. Claim generici non dimostrabili, etichette di sostenibilità prive dei requisiti previsti e alcune dichiarazioni climatiche rientrano tra le pratiche commerciali vietate. L’applicazione delle nuove disposizioni coinvolge anche ciò che è già sul mercato, ponendo il problema della gestione di prodotti e confezioni realizzati prima della nuova disciplina e ancora presenti nei magazzini o sugli scaffali.

Da domenica 27 settembre diventano infatti applicabili le disposizioni della direttiva (Ue) 2024/825 del 28 febbraio 2024 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Empowering consumers for the green transition – Ecgt), nota anche come direttiva “Green claims” recepita in Italia con il dlgs 20 febbraio 2026, n. 30, in vigore dal 24 marzo. Il decreto modifica il Codice del consumo (dlgs 206/2005), intervenendo in particolare sugli articoli 18, 21, 22 e 23 in materia di pratiche commerciali.

La fotografia europea. La stretta sulle dichiarazioni ambientali (green claim) nasce dalle criticità rilevate dalla Commissione europea nella valutazione d’impatto del 30 marzo 2022, Swd(2022) 85 final. Su 150 dichiarazioni analizzate, il 53,3% conteneva informazioni vaghe, fuorvianti o infondate e il 40% era privo di elementi a supporto. Un’indagine su 344 dichiarazioni di sostenibilità aveva inoltre rilevato nel 57,5% dei casi informazioni insufficienti. Nel 2020 erano presenti sul mercato europeo circa 230 etichette ecologiche, con livelli diversi di trasparenza e affidabilità. Le nuove regole introducono quindi requisiti più precisi per claim ed etichette utilizzati nella comunicazione commerciale.

I comportamenti vietati. Il dlgs 30/2026 amplia l’elenco dell’articolo 23 del Codice del consumo delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b-bis), non possono essere esibite etichette di sostenibilità, come marchi di fiducia, marchi di qualità o simboli equivalenti, non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da un’autorità pubblica. Il sistema deve prevedere condizioni di accesso trasparenti, eque e non discriminatorie e il controllo della conformità da parte di un soggetto terzo indipendente.

Vietate anche, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d-bis), le asserzioni ambientali generiche quando l’impresa non dimostra un’«eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali» pertinente al messaggio. Rientrano nella definizione le prestazioni conformi all’Ecolabel Ue, a sistemi nazionali o regionali di marchi ecologici di tipo I conformi alla norma En Iso 14024 e ufficialmente riconosciuti oppure alle migliori prestazioni ambientali previste dal diritto Ue.

L’articolo 23, comma 1, lettera d-ter), vieta inoltre di riferire un’asserzione ambientale all’intero prodotto o all’intera attività dell’impresa quando il vantaggio riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività. Un beneficio relativo, ad esempio, all’imballaggio non può essere esteso all’intero prodotto.

Per i claim climatici, l’articolo 23, comma 1, lettera d-quater), considera in ogni caso ingannevole affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni. La lettera l-bis) vieta invece di presentare come caratteristica distintiva dell’offerta un requisito imposto per legge a tutti i prodotti della stessa categoria sul mercato Ue.

Le nuove regole riguardano anche le caratteristiche sociali e gli aspetti relativi alla circolarità. L’articolo 21, comma 1, lettera b), include tra gli elementi rilevanti ai fini delle pratiche ingannevoli durabilità, riparabilità e riciclabilità, nonché informazioni su condizioni di lavoro, diritti umani, parità di genere e benessere degli animali.

Altri divieti interessano la durata dei prodotti e sono inseriti nell’articolo 23, comma 1. È considerato in ogni caso ingannevole presentare un bene come riparabile quando non lo è, dichiarare falsamente una determinata durabilità o indurre il consumatore a sostituire materiali di consumo prima di quanto sia tecnicamente necessario. Per i beni con elementi digitali è vietato omettere che un aggiornamento software inciderà negativamente sul funzionamento del bene o presentare come necessario un aggiornamento che migliora soltanto alcune funzionalità. Specifiche disposizioni riguardano anche le informazioni sull’impiego di materiali di consumo, ricambi o accessori non originali.

L’articolo 21, comma 2, lettera b-ter), considera inoltre ingannevoli le dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future prive di impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili. Gli impegni devono essere contenuti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise e gli elementi necessari alla sua attuazione, compresa l’assegnazione delle risorse. Il piano deve essere verificato periodicamente da un terzo indipendente e le conclusioni rese disponibili ai consumatori.

Cosa devono fare le imprese. Dal 27 settembre il primo passaggio è una verifica dei messaggi utilizzati nella comunicazione B2c (Business-to-consumer, dalle confezioni, etichette e pubblicità a siti internet ed e-commerce.

Per ogni claim occorre controllare che il beneficio dichiarato corrisponda al suo effettivo ambito di applicazione: se riguarda una componente, una confezione o un elemento dell’attività, la dichiarazione deve essere circoscritta. Per le asserzioni ambientali generiche va verificata l’eccellenza riconosciuta richiesta dal Codice del consumo.

Un secondo controllo riguarda bollini ed etichette di sostenibilità. L’impresa deve verificare che siano basati su un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti dall’articolo 18 oppure che siano stabiliti da un’autorità pubblica. Per i claim relativi a prestazioni ambientali future occorre invece verificare l’esistenza del piano di attuazione, degli obiettivi misurabili, delle scadenze e della verifica periodica indipendente.

Per i venditori, gli artt. 48 e 49 prevedono nuovi obblighi informativi prima dell’acquisto. Nei negozi e online deve essere utilizzato l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, della durata minima di due anni. Quando ricorrono le condizioni previste, si applica anche l’etichetta armonizzata sulla garanzia commerciale di durabilità offerta gratuitamente dal produttore.

Vecchie scorte, sei mesi orientativi. Per i prodotti già esistenti un primo indirizzo è arrivato dalla rete europea Consumer Protection Cooperation (Cpc) e, in Italia, dalla circolare Mimit prot. 0031671 del 27 agosto 2026. La gradualità nella gestione delle scorte non costituisce una proroga: dal 27 settembre le imprese devono adottare misure ragionevoli e proporzionate per adeguare la comunicazione.

Gli interventi possono comprendere l’aggiornamento delle informazioni online e del materiale promozionale, l’apposizione di etichette adesive correttive e informazioni integrative nei punti vendita.

Per i beni durevoli prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre, purché l’impresa ne provi l’anteriorità, il Mimit considera il ragionevole periodo di shelf life (durata di conservazione) della categoria merceologica per l’adeguamento delle confezioni, individuandolo orientativamente in sei mesi. Non è un periodo nel quale i vecchi claim possono restare invariati: le misure correttive devono partire dal 27 settembre.

Diventa quindi importante la tracciabilità degli existing products (prodotti già esistenti): occorre documentare la data di produzione o immissione sul mercato e gli interventi adottati per adeguare la comunicazione.

Cosa si rischia. L’accertamento delle pratiche commerciali scorrette degli articoli 21, 22 e 23 del Codice del consumo spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). L’articolo 27, commi 8 e 9, consente all’Autorità di vietare la pratica e applicare sanzioni da 5 mila a 10 milioni di euro. Per le infrazioni diffuse o di dimensione unionale soggette al regolamento (Ue) 2017/2394, il comma 9-bis prevede una sanzione massima del 4% del fatturato annuo realizzato negli Stati membri interessati o, se non disponibile, fino a 2 milioni di euro. L’articolo 27 prevede inoltre la pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa a spese dell’impresa.