Le imprese non soggette all’obbligo di rendicontazione previsto dalla Csrd (Corporate sustainability reporting directive) e fino a mille dipendenti potranno utilizzare uno standard europeo volontario per comunicare le informazioni di sostenibilità, il Voluntary standard (Vs). Lo prevede il regolamento delegato (Ue) 2026/1560, rivolto alle imprese non tenute alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità prevista dagli artt. 19-bis e 29-bis della direttiva contabile 2013/34/Ue (art. 2 e allegato I, punto 2). Lo standard deriva dal Vsme (Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs), introdotto dalla raccomandazione (Ue) 2025/1710 della Commissione del 30 luglio 2025 per le Pmi non quotate. Con l’entrata in vigore del regolamento, la raccomandazione cessa di produrre effetti giuridici (considerando 5).
Due moduli. Lo standard si articola in due moduli (allegato I, punti 6-8). Il modulo base, indicato come approccio ottimale per le microimprese e requisito minimo per le altre, comprende le informative B1-B11 su ambiente, forza lavoro, salute e sicurezza, formazione e corruzione. Il modulo onnicomprensivo, applicabile insieme al primo, aggiunge informazioni utili soprattutto a banche, investitori e clienti, tra cui strategia, modello aziendale, clima, diritti umani e diversità di genere. Dal secondo anno vanno forniti anche i dati comparativi dell’esercizio precedente (punto 14), mentre non è richiesta l’attestazione delle informazioni (considerando 5).
Il value chain cap. Il regolamento introduce un limite alle richieste Esg rivolte dalle imprese soggette alla Csrd ai soggetti della propria filiera fino a mille dipendenti (articolo 1). Il tetto riguarda gli elementi informativi dell’allegato II (articolo 3): le imprese in Csrd devono chiedere solo i dati necessari alla propria rendicontazione, senza estendere automaticamente la richiesta all’intero standard volontario (considerando 4).
Tetto per dimensione. Per le imprese fino a 10 dipendenti l’allegato II limita le richieste a un nucleo ristretto di informazioni, tra cui dati generali, occupazione, infortuni, salario minimo, contrattazione collettiva e formazione. Oltre i 10 dipendenti si aggiungono dati su consumi energetici, emissioni, acqua, economia circolare e rifiuti, nonché alcune informazioni del modulo onnicomprensivo su modello aziendale, rapporti commerciali, turnover e diritti umani.
Quando il limite non opera. Il value chain cap riguarda le informazioni richieste ai fini della Csrd e non quelle necessarie per adempiere ad altre norme Ue o nazionali (considerando 4). Il limite non si applica quindi agli operatori finanziari che richiedono dati per finalità diverse dalla Csrd, anche se il regolamento li invita a circoscrivere, per quanto possibile, le richieste alle informazioni previste dallo standard (considerando 5).
Le date. Il regolamento 2026/1560 entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue, quindi è in vigore dal 24 settembre 2026 (art. 4). Le imprese escluse dalla Csrd possono pertanto già utilizzare lo standard volontario. Diversa è la decorrenza del value chain cap: l’art. 3 si applica agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente. Per le imprese, il nuovo standard diventa un riferimento comune per i dati Esg.