Incassi da quantificare, diritti d’autore e contributi da imputare correttamente e codici ateco da verificare: per la redazione della precompilata dei forfettari resta ancora indispensabile “la mano” del contribuente.
Nel terzo anno dalla messa a disposizione della prima precompilata per i forfettari, la dichiarazione predisposta dall’agenzia delle entrate per questi soggetti è ancora lontana dalla possibilità di essere accettata integralmente, senza modifiche e senza controlli, da parte del contribuente attualmente però aiutato nella compilazione del modello da una serie di alert che segnalano le poste da sottoporre a verifica.
Questo è quanto si evince dall’analisi del prospetto informativo messo a disposizione dall’agenzia delle entrate in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata che dal prossimo 20 maggio sarà aperta anche alla visualizzazione dei dati caricati nel modello redditi.
Gli alert per i forfettari
Sebbene la campagna per visualizzare i modelli redditi partirà il prossimo 20 maggio, con possibilità di effettuare modifiche e trasmissioni dal 27 del medesimo mese, è comunque già possibile per i forfettari entrare nella pagina della precompilata e visionare le comunicazioni messe a disposizione dall’agenzia delle entrate per una corretta predisposizione della dichiarazione.
Il primo aspetto da monitorare riguarda la determinazione dei ricavi e compensi inseriti nel quadro LM poiché, come segnalato dalla stessa amministrazione finanziaria con lo specifico alert ormai noto, la precompilazione considera tutti i corrispettivi e le fatture emesse incassate nell’anno d’imposta di emissione.
Considerato che il reddito del forfettario si determina per cassa e che l’agenzia delle entrate non possiede il dato dell’incasso dell’anno, è necessario un attento controllo a cura del forfettario al fine di non tassare importi non effettivamente percepiti nel periodo d’imposta.
Altro aspetto indicato con specifico alert riguarda eventuali compensi derivanti dall’utilizzazione economica di opere d’ingegno percepiti dal forfettario.
Su tale aspetto l’agenzia delle entrate segnala infatti che tali introiti risultano riportati nel precompilato al rigo RL25, tra i redditi diversi, ed è onere del contribuente dichiarante verificare se gli stessi siano correlati invece all’attività di lavoro autonomo svolta. In quest’ultimo caso i compensi vanno tolti dai redditi diversi e riportati nella colonna 4 dei righi da LM22 a LM27 presenti nel quadro in cui si determina il reddito a forfait.
Stessa sorte, ovvero il probabile spostamento, tocca ai contributi previdenziali che il contribuente forfettario trova riportati nel quadro informativo e esposti nel rigo RP21 ed è sua cura imputarne la quota riferibile all’attività svolta in forfettario nel rigo LM7 o LM35.
Oltre a questi alert specifici ne risultano altri a carattere generico e relativi alla verifica del rispetto dei requisiti per l’accesso e la permanenza nel forfettario o dei codici Ateco utilizzati. Relativamente ai primi citati l’amministrazione finanziaria segnala ai forfettari di verificare il possesso di tutti i requisiti per accedere o rimanere nel regime agevolato come ad esempio la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi e di essere eventualmente nelle condizioni per avvalersi dell’aliquota agevolata del 5%. Per quanto riguarda i codici attività invece la comunicazione invita il forfettario al controllo della correttezza del codice dell’attività prevalente ateco 2025 riportato nel precompilato oltre quella del codice o dei codici attività inseriti in dichiarazione.