24.04.2026

Fideiussioni, fuori da nuove norme i rimborsi dell’Iva successivi al 2017

  • Italia Oggi

Gli oneri sostenuti in relazione ai rimborsi Iva successivi al 2017 non sono assoggettabili alle nuove norme disposte in tema di rimborso del costo delle fideiussioni (ex articolo 7, legge n.167/2017); la norma oggetto di disapplicazione, prevede, per i rimborsi richiesti a partire dal 2018, una somma forfetaria pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Sono le conclusioni della sezione prima della Cgt di secondo grado del Lazio che si leggono nella sentenza n.1350/2026 (Presidente, Relatore Salzano) del 3 Marzo. La vertenza tratta di un ricorso introduttivo presentato da una società a responsabilità limitata romana, con cui si opponeva il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria. La richiesta di rimborso riguardava le polizze fideiussorie prestate a garanzia per i rimborsi Iva per gli anni ricompresi tra il 2015 ed il 2021. L’articolo 8, comma 4, L. 212/2000, obbliga l’A.F. a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, prescrivendo che il rimborso vada effettuato quando è stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. Sulla base di queste norme, la Ctp (oggi Cgt di primo grado) di Roma accoglieva il ricorso. L’Ufficio finanziario impugnava la sentenza per gli anni successivi al 2018, anno in cui, per effetto dell’articolo 7 della legge n.167/2017 è stato previsto nell’ordinamento, un rimborso forfettario (pari alla 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia) degli oneri fideiussori sostenuti per l’ottenimento dei rimborsi Iva, applicabile tuttavia solo per i rimborsi richiesti a partire dall’anno 2018. La Cgt di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello erariale e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio romano, per quanto attiene la prospettata violazione dell’art. 7 della Legge n. 167 del 2017 ha stabilito ed evidenziato la incompatibilità della stessa disposizione con il diritto unionale, circostanza questa che ne ha consentito la disapplicazione. La Cg europea ha ribadito che il rimborso dell’Iva deve essere eseguito con modalità che devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta eccedenza di IVA, il che implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole mediante pagamento con somme liquide di denaro o in un modo equivalente, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. Un orientamento della giurisprudenza, seppur non unanime, al riguardo ha affermato che la norma che ha disposto il diritto ad un “ristoro forfetario “nella misura dello 0,15% dell’importo garantito, appare contrastante con il diritto UE e con i principi che avevano indotto la procedura d’infrazione n. 8040/2013, da cui la norma ha tratto origine.

Come stabilito dalla Cassazione nell’ordinanza n.3631/2026, le sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea, hanno valore normativo e sono fonti del diritto, poiché si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti entro cui le norme interne conservano efficacia e devono essere applicate anche dal giudice. La CG Europea ha più volte affermato che qualsiasi giudice nazionale, nell’ambito della propria competenza, deve disapplicare le disposizioni della legge interna, sia anteriori che successive, che risultino incompatibili con il diritto UE (CG UE, 9.3.1978, C-106/77, Simmenthal; CG UE, 13.6.2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo Spa). Se il giudice nazionale ha dubbi sull’interpretazione della norma UE o sulla sussistenza del contrasto, può o deve rimettere la questione pregiudiziale alla CG Europea per ottenere chiarimenti (art. 267 TFUE). In presenza di un contrasto evidente, il giudice tributario è tenuto a disapplicare direttamente la norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, senza necessità di attendere una pronuncia della Corte Costituzionale o di altre autorità.