ompiono il reato di bancarotta impropria da reato societario gli amministratori della società poi fallita che modificano i criteri contabili di valutazione delle grandezze economiche senza giustificarlo nella nota integrativa, se la condotta evita la ricapitalizzazione o la liquidazione della società, determinando l’ulteriore aggravamento del dissesto.
Non basta il falso in bilancio, tuttavia, a far scattare la condanna per bancarotta impropria a carico degli organi di gestione della fallita: il giudice deve accertare il nesso causale fra la condotta e il dissesto della società. E per accertarlo è tenuto a procedere per sottrazione attraverso il giudizio controfattuale: deve verificare cioè se, in mancanza del falso in bilancio, il dissesto o l’aggravamento si sarebbero verificati ugualmente, nella stessa misura e nel medesimo tempo. Costituisce poi un’operazione dolosa che causa il fallimento il sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali anche verso creditori privati, come per esempio fondi pensione. Così la Cassazione penale, sezione quinta, nella sentenza n. 26293 del 14 luglio 2026.
La sostituzione del risultato. È accolto soltanto il ricorso proposto dal sindaco della società, condannato in concorso con gli amministratori della società per i reati fallimentari: il giudice del rinvio dovrà analizzare in modo specifico la condotta omissiva addebitata al professionista, che non può derivare unicamente dalla posizione di garanzia del professionista.
Diventa invece definitiva la responsabilità penale degli amministratori, quello fatto e di quello di diritto, della fallita: c’è anche una fattispecie distrattiva per l’indebita compensazione infragruppo accanto al falso in bilancio e alle operazioni dolose.
Il caso. Nel corso dell’anno una società approva un nuovo bilancio in sostituzione del precedente per lo stesso esercizio: al posto della perdita di oltre 1 milione di euro compare un risultato positivo di 33.650 euro. Ma ciò avviene grazie alla capitalizzazione di costi di manutenzione, cioè oneri per 214 mila euro trasformati in investimenti, e alla rivalutazione di pezzi di ricambio per 855 mila euro, che negli anni precedenti mai erano stati calcolati come valore dell’azienda. Il tutto in violazione del principio di costanza dei criteri di bilancio.
Non giova alla difesa dedurre che l’iscrizione dei pezzi di ricambio tra le rimanenze di magazzino costituirebbe un legittimo aggiornamento di una stima per correggere il precedente uso di un criterio errato, vale a dire una delibera che escludeva i pezzi dal valore unitario inferiore a 5 mila euro. Né colgono nel segno gli imputati quando difendono la scelta di capitalizzare i costi di manutenzione come immobilizzazioni.
Il principio di costanza. Risulta violato il principio di costanza di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, numero 6, c.c.: la continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, infatti, è essenziale per la comparabilità dei bilanci e non si può modificarli in corsa, da un esercizio all’altro.
La deroga è ammessa solo in casi eccezionali, ma la nota integrativa deve motivarla e indicare quanto e come incide sulla situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che sul risultato economico. E ciò per garantire che soci e terzi possano comprendere le reali dinamiche societarie, oltre che per impedire che siano occultati i veri risultati dell’esercizio.
Il bilancio della società è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo: devono sussistere criteri di riferimento obbligatori e condivisi affinché i destinatari (soci, creditori e terzi) possano effettuare una “valutazione di una valutazione” in modo non arbitrario, devono esistere criteri di riferimento obbligatori e condivisi.
La nota integrativa, poi, ha il ruolo fondamentale di chiave di lettura, come osserva la sentenza n. 10160 del 13/02/2024. E in quanto ha la “funzione servente” di esplicitare i criteri e le eventuali deroghe: una funzione che, nel caso specifico, è stata “del tutto frustrata” dalla mancata spiegazione del cambiamento di criterio sui pezzi di ricambio.
Il costo unitario delle rimanenze. Contano criteri tecnici generalmente accettati oltre a quelli fissati dalla legge: vengono quindi in rilievo anche i principi contabili Oic (Organismo italiano di contabilità).
L’Oic 29 regola i cambiamenti obbligatori derivanti da nuove norme o nuovi principi: anche in caso di cambiamento volontario, dunque per scelta del redattore, l’articolo 2423 c.c. impone che la nota integrativa garantisca chiarezza e verità.
L’Oic 16 sulle rimanenze, poi, distingue i pezzi di ricambio in tre categorie: non sono capitalizzabili quelli a basso costo unitario, basso valore totale e uso ricorrente; lo sono quelli a rilevante costo unitario, uso non ricorrente e a uso molto ricorrente.
Il costo unitario del singolo pezzo, che nel caso specifico è basso, costituisce il criterio di valutazione preliminare e prevalente, mentre quello del valore globale risulta soltanto sussidiario e aggiuntivo. Insomma: i ricambi della società non potevano essere inclusi tra le rimanenze.
Il nesso causale. Affinché scatti la bancarotta impropria, però, bisogna accertare il nesso causale tra il falso in bilancio e il dissesto della società.
È sempre il giudizio controfattuale lo strumento di verifica del rapporto di causalità, che tuttavia si atteggia in modo diverso a seconda che la condotta sia omissiva o commissiva.
Nell’ipotesi dell’omissione, il giudice immagina che cosa sarebbe successo con l’azione doverosa mai compiuta, procede dunque “per aggiunta”: per esempio, per il sindaco della società che non controlla gli amministratori, immaginando se l’evento sarebbe stato evitato se il professionista avesse fatto il suo dovere; nella fattispecie commissiva, come il falso in bilancio di cui all’articolo 2621 c.c., l’azione invece esiste ed è storicamente accaduta: l’accertamento quindi condotto “per sottrazione”, cioè eliminando dal decorso causale la condotta di falso e domandandosi se l’evento si sarebbe verificato comunque. E se sì, nello stesso tempo e nella medesima misura.
La condotta degli amministratori che occultano le perdite, nel caso specifico, impedisce che siano attivati gli obblighi di ricapitalizzazione di cui all’articolo 2482-bis c.c., causando un prevedibile e progressivo accumulo di passività: il falso in bilancio ha quindi avuto un ruolo di concausa nell’aggravamento del dissesto, che nei due anni successivi è passato da circa 1 milione a oltre 3 milioni di euro.
Per quanto riguarda la responsabilità del sindaco della società, poi, il giudice del rinvio dovrà verificare se il professionista esercitando i suoi poteri impeditivi, diretti o indiretti, avrebbe avuto una concreta incidenza causale nell’impedire o ostacolare il reato commissivo degli amministratori.
Il costo della scelta consapevole. Esaminando la fattispecie di cui all’articolo 223, comma 2, numero 2, del r.d. 16/3/1942, n. 267 (legge fallimentare), si punisce la causazione o l’aggravamento del fallimento mediante “operazioni dolose”: la norma non sanziona l’evasione fiscale in sé, ma la sua conseguenza laddove depaupera per l’impresa.
Si tratta di un reato a forma libera: le operazioni dolose possono consistere in qualsiasi condotta, attiva o omissiva, di per sé pericolosa per la salute finanziaria della società e non giustificabile nell’interesse dell’impresa.
Operazione dolosa, dunque, è il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, compresi i fondi pensione, quando la condotta risulta frutto di una consapevole scelta gestionale di posticipare i pagamenti, dalla quale consegue un prevedibile aumento dell’esposizione debitoria a causa del maturare di sanzioni e interessi: l’accumulo progressivo di passività aggrava il dissesto dell’impresa, ledendo la garanzia patrimoniale dei creditori.
Non conta la sussistenza di eventuali crediti Iva della società: la scelta di non adempiere è selettiva e dolosa, preordinata a un depauperamento ingiustificato.
L’indebita compensazione. La bancarotta distrattiva, infine, si può configurare anche per la compensazione infragruppo di crediti eterogenei per natura ed esigibilità: si tratta di un reato di pericolo, ciò che rende irrilevante essendo il recupero successivo in sede concorsuale.
La fallita vanta un credito commerciale certo di circa 8,5 milioni di euro verso la controllante, che tuttavia lo neutralizza compensandolo con un suo credito finanziario postergato di cui all’articolo 2467 c.c. e dunque non esigibile in via privilegiata: l’operazione, priva dei presupposti di liquidità ed esigibilità, equivale a una rinuncia fittizia al credito da parte della fallita perché ne paralizza la riscossione e aggrava quindi concretamente il pericolo per il ceto creditorio.