13.04.2026

Errori e recuperi di detrazione: i rimedi nella dichiarazione Iva

  • Il Sole 24 Ore

Quest’anno, più che mai, il termine di presentazione della dichiarazione Iva (giovedì 30 aprile) rappresenta l’occasione per fare il punto su talune questioni decisive ai fini del corretto funzionamento del tributo. Non è solo questione di adempimenti, ma di mettere definitivamente a fuoco aspetti cruciali del meccanismo impositivo: detrazione e recupero della detrazione, ma anche rimedi e conseguenze delle violazioni dichiarative.

Omissioni e tardive

Proprio partendo da chi dovesse “mancare” l’appuntamento, va innanzitutto rammentata la validità della dichiarazione tardiva nei 90 giorni (29 luglio 2026), punita in misura fissa (250 euro) e ravvedibile. Il versamento entro tale termine Errori e recuperi di detrazione: i rimedi nella dichiarazione IvaMatteo Balzanelli Massimo Sirri

Quest’anno, più che mai, il termine di presentazione della dichiarazione Iva (giovedì 30 aprile) rappresenta l’occasione per fare il punto su talune questioni decisive ai fini del corretto funzionamento del tributo. Non è solo questione di adempimenti, ma di mettere definitivamente a fuoco aspetti cruciali del meccanismo impositivo: detrazione e recupero della detrazione, ma anche rimedi e conseguenze delle violazioni dichiarative.

Omissioni e tardive

Proprio partendo da chi dovesse “mancare” l’appuntamento, va innanzitutto rammentata la validità della dichiarazione tardiva nei 90 giorni (29 luglio 2026), punita in misura fissa (250 euro) e ravvedibile. Il versamento entro tale termine dell’eventuale Iva dovuta segna inoltre la possibilità di beneficiare della penalità fissa anche nel caso in cui la dichiarazione non venga affatto presentata (per la risposta 450/2023), configurandone l’omissione. Ed è su tale violazione che è oggi puntata l’attenzione.

Il nuovo articolo 54-bis.1 del Dpr 633/1972, introdotto dalla legge di Bilancio 2026, prevede infatti che, in assenza di dichiarazione, il Fisco può procedere con la liquidazione automatizzata dell’imposta in base ai dati in suo possesso (fatture elettroniche, corrispettivi, Lipe). Se è vero che la procedura presenta notevoli margini d’incertezza (Assonime, circolare 8/2026), su un punto gli operatori sono già allertati. Non basterà più presentare frontespizio e quadro VA per evitare l’omissione, posto che la norma considera integrata la violazione anche in presenza di un modello privo dei dati per la liquidazione dell’imposta.

In generale, la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni omesse pare applicabile anche per il passato (verosimilmente dal 2018). Potrebbe quindi aprirsi qualche spazio di riflessione per procedere “ora per allora” (in presenza di plurime omissioni), magari per giocarsi qualche carta (riporto crediti) nel contraddittorio successivo alla ricezione della nuova comunicazione bonaria.

Integrativa e vincoli

Presentata la dichiarazione, dal 1° maggio si apre il tempo delle dichiarazioni integrative. Anche qui occorrerebbe mettere ordine. Con la risposta 58/2026 (in materia di transaction costs), le Entrate paiono aver completato l’opera di “demolizione” dell’integrativa a favore del contribuente. Neanche aver sbagliato perché si sono seguite le indicazioni dell’amministrazione finanziaria sarebbe infatti sufficiente per recuperare con l’integrativa una detrazione non eseguita. Nel caso di specie, occorrerebbe seguire la strada del rimborso ex articolo 30-ter, Dpr 633/1972, a sua volta – però – già dichiarato rimedio residuale ed eccezionale (circolare 20/E del 2021).

Continuare a “cesellare” le nozioni di errore, mero errore, omissione, colpevole inerzia, impedendo nei fatti il legittimo esercizio del diritto di detrarre (che non è un regalo, bensì il presupposto di funzionamento dell’imposta) e pur avendo tutto il tempo per controllare il revirement del contribuente – dato che con l’integrativa si riaprono i termini di accertamento in relazione agli elementi integrati – dovrebbe indurre a ripensare lo strumento per dare maggiori garanzie in ordine alla sua concreta fruibilità.

Fatture e ritardi

Al 30 aprile si dovrà anche decidere se esercitare la detrazione dell’Iva per fatture ricevute nel 2026, ma relative a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nel 2025. Premesso che, ove si tratti di fatture “ultra tardive” operano le regole ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, con conseguente “denuncia” al Fisco della violazione altrui, ci si può domandare se convenga confidare nelle conclusioni della sentenza del Tribunale europeo T-689/24 e quindi nella possibilità della cosiddetta “retro-imputazione” della detrazione, inserendo l’imposta detraibile nella dichiarazione relativa al 2025.

Considerato che la Corte di giustizia ha accolto la richiesta di riesame (C-167/26 RX) di tale sentenza, potrebbe essere prudenziale continuare alla vecchia maniera detraendo l’Iva nel 2026, previa registrazione della fattura: adempimento che le Entrate considerano decisivo ai fini dell’esercizio del diritto (risposta 115/2025), ma discutibile alla luce della sua valenza formale e non sostanziale.