10.04.2026

È nullo il finanziamento all’impresa decotta

  • Il Sole 24 Ore

È nullo il finanziamento all’impresa decottaAngelo Busani

È nullo, per violazione di norma imperativa (ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile), il contratto di finanziamento stipulato da una banca con un’ impresa già insolvente quando l’operazione serva a mantenerla artificialmente sul mercato, ritardando l’emersione della crisi e aggravandone il dissesto. Ma la somma finanziata non è ripetibile come dovrebbe derivare, per regola generale, da una pronuncia di nullità, in quanto l’erogazione di denaro a favore di un’impresa già in stato di decozione, quando consenta di ritardare il fallimento incrementandone l’esposizione debitoria, integra una prestazione contraria al buon costume (ai sensi dell’articolo 2035 del Codice civile).

È questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7134, pubblicata il 25 marzo 2026.

La decisione nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca, che chiedeva l’ammissione del proprio credito in relazione a due finanziamenti chirografari concessi nel 2020, per 25mila e 35mila euro, come misure di sostegno alla liquidità. Uno dei due, secondo quanto accertato nel merito, era stato utilizzato per assorbire l’esposizione debitoria della società sul conto corrente acceso presso lo stesso istituto.

Il curatore aveva contestato l’insinuazione, sostenendo che quelle erogazioni avevano aggravato il passivo e consentito il soddisfacimento di un precedente credito chirografario della banca, in una situazione nella quale la società presentava già un’esposizione rilevante, anche verso l’Erario. Il tribunale ha respinto l’opposizione rilevando, tra l’altro, che la documentazione acquisita mostrava l’esistenza di indici già sintomatici dell’insolvenza e che l’operazione aveva di fatto trasformato un’esposizione bancaria pregressa in un credito assistito da garanzia pubblica.

Nel ricorso per cassazione l’istituto ha sostenuto che la violazione dei criteri di sana e prudente gestione non comporta, di per sé, nullità del contratto, e che l’abusiva concessione del credito richiede l’accertamento della prosecuzione dell’attività in perdita, del nesso causale e dell’effettivo aggravamento del dissesto.

La Cassazione ha dunque respinto il ricorso osservando, innanzitutto, che il contratto semplicemente pregiudizievole per i creditori, che non è nullo in via automatica, deve essere tenuto distinto dal contratto la cui stessa stipulazione realizza la violazione di una norma imperativa penale (nello specifico: la norma che sanziona l’aggravamento del dissesto per effetto del ritardo nell’emersione della crisi). In quest’ultimo caso, osserva la Cassazione, opera l’articolo 1418 del codice civile: se il finanziamento si inserisce, con consapevole partecipazione del finanziatore, in una vicenda di aggravamento del dissesto e di ritardo della procedura concorsuale, il negozio è nullo.

Da qui il secondo passaggio della decisione: le somme erogate non sono ripetibili, ai sensi dell’articolo 2035 del Codice civile, perché la nozione di buon costume non si esaurisce nelle ipotesi tradizionalmente ricondotte alla morale sessuale o alla decenza, ma comprende anche le condotte contrarie alle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Per la Cassazione, dunque, l’erogazione di denaro a favore di un’impresa già in stato di decozione, quando consenta di ritardare il fallimento incrementandone l’esposizione debitoria, integra una prestazione contraria al buon costume e resta perciò irripetibile.