L’esperto della Composizione negoziata deve essere autorevole e equidistante per affiancare l’imprenditore ma senza sostituirsi allo stesso, affinché il suo ruolo possa essere di effettivo ausilio alla negoziazione con i creditori e alla ricerca di soluzioni vantaggiose per tutti. La posizione espressa dai nuovi “Principi di comportamento dell’Esperto della Composizione negoziata” è chiara ed è ora tracciata in un nuovo documento di prassi emanato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti che coordinandosi con l’ultimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile scorso offre ai professionisti incaricati dalle camere di commercio un adeguato supporto nello svolgimento dell’incarico.. Il vademecum, pubblicato in via definitiva dopo la fase di consultazione pubblica le cui novità sono molte (si veda tabella) avviata a gennaio, è stato elaborato dalla Commissione di studio appositamente costituita nella scorsa legislatura dal Cndcec e si integra e precisa i contenuti del Codice della crisi (Ccii). Il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 presentano, articolando l’attività essenzialmente in tre fasi:
– fase di analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
– fase di supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
– fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.
La presenza dei Principi non esime il professionista da responsabilità. L’Esperto, infatti, è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale al fine di ottimizzare e implementare le indicazioni metodologiche e applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui considera più utile discostarsi dalle indicazioni generali. In questo senso, l’Esperto nella sua relazione può indicare esplicitamente se ha ritenuto di applicare i Principi del Cndcec, evidenziando le situazioni in cui abbia valutato che i medesimi non siano utilizzabili stante la peculiarità del caso oggetto del suo esame. In pratica, il documento è una bussola che aiuta nella lettura delle corrette direttive e coordinate da tenere nello svolgimento del ruolo, ma richiede sempre l’osservazione delle norme della legge e del decreto dirigenziale. Tuttavia, nei Principi si ritrovano anche suggerimenti che, come per la recente circolare dell’Agenzia delle entrate in tema di aspetti fiscali della Cnc (anch’essa posta in pubblica consultazione ad aprile scorso si veda ItaliaOggi del 16 aprile), evidenziano possibili soluzioni ad aspetti controversi. Nel paragrafo 7.2.4., ad esempio, viene evidenziato che la proposta formulata nei confronti delle agenzie fiscali deve essere attestata da un professionista indipendente, incaricato dall’imprenditore di esprimere un giudizio sulla convenienza della stessa rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico. La proposta deve inoltre essere corredata da una relazione attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale ovvero da un revisore legale appositamente designato. Il soggetto incaricato della revisione legale della società proponente non può invece svolgere l’incarico di attestatore. Il professionista indipendente incaricato dell’attestazione, all’occorrenza, può redigere la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali in quanto in possesso di stringenti requisiti di indipendenza e necessariamente iscritto nel registro dei revisori legali, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII.