L’Agenzia delle Entrate può approvare una proposta transattiva formulata nell’ambito della composizione negoziata anche oltre il termine massimo di 360 giorni, purché prima del deposito della relazione finale dell’esperto. Il principio, affermato dal Tribunale di Roma, sez. XIV civile, con decisione del 7/3/2026, rafforza la centralità della transazione fiscale quale strumento di continuità aziendale.
La transazione fiscale nella composizione negoziata non si arresta automaticamente allo scadere dei 360 giorni. L’Agenzia delle Entrate può approvare l’accordo anche oltre la durata massima del percorso, purché ciò avvenga prima del deposito della relazione finale dell’esperto.
È questa la portata innovativa dell’orientamento espresso dal giudice capitolino, destinato ad incidere profondamente sulla prassi applicativa della composizione negoziata della crisi. La decisione valorizza una lettura sostanziale del Codice della crisi e dell’insolvenza, nella quale la finalità di risanamento prevale su interpretazioni eccessivamente formalistiche.
L’intervento si colloca nell’alveo del nuovo art. 23, comma 2-bis, CCII, disposizione che ha introdotto la possibilità di definire il debito tributario direttamente all’interno della composizione negoziata mediante accordo con l’Amministrazione finanziaria.
Per anni il debito fiscale ha rappresentato uno degli ostacoli principali alla riuscita dei percorsi di risanamento. Molte imprese riuscivano a raggiungere intese con banche e fornitori, ma rimanevano paralizzate dall’impossibilità di incidere sul passivo tributario senza accedere a procedure maggiormente invasive.
La riforma ha cambiato radicalmente prospettiva. Oggi il debitore può presentare una proposta di pagamento parziale e/o dilazionato all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione, accompagnata dalla relazione del professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, la proposta era stata già favorevolmente valutata dall’Amministrazione finanziaria. Il nodo interpretativo riguardava la possibilità di procedere all’autorizzazione nonostante il decorso del termine massimo della composizione negoziata.
La risposta del giudice è stata positiva. Secondo il Tribunale, ciò che rileva è che la proposta sia maturata all’interno del percorso negoziale e che il procedimento non si sia ancora definitivamente concluso mediante deposito della relazione finale dell’esperto.
L’approccio appare coerente con la filosofia complessiva del Codice della crisi. La composizione negoziata nasce infatti come strumento flessibile, orientato al recupero dell’impresa e alla conservazione del valore aziendale. Una lettura rigida dei termini avrebbe potuto compromettere trattative già mature e prossime alla conclusione.
L’impatto pratico della decisione è significativo. Per advisor finanziari, professionisti attestatori, esperti e legali, si amplia il margine operativo per finalizzare accordi complessi con l’Erario anche nelle fasi terminali del percorso.
La pronuncia assume particolare rilevanza nei casi in cui il debito fiscale rappresenti la componente predominante dell’esposizione complessiva. In tali situazioni, la transazione fiscale non costituisce soltanto uno strumento accessorio, ma diventa il fulcro dell’intera operazione di risanamento. Si rafforza così una tendenza ormai evidente: la composizione negoziata si sta progressivamente trasformando da mero tavolo di confronto tra debitore e creditori a vero e proprio laboratorio di ristrutturazione del debito, capace di produrre risultati concreti e misurabili.