Per effetto dell’articolo 28 del decreto Omnibus (Dlgs 148/2026), l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), a partire dal biennio 2026-2027, in assenza dei requisiti dell’articolo 10 del Dlgs 13/2024 (applicazione Isa e rispetto della soglia dei debiti tributari e contributivi definitivi) o in presenza di una causa di esclusione tra quelle previste all’articolo 11 è priva di effetti e non si incorre, pertanto, nella più “punitiva” ipotesi di decadenza. È uno dei chiarimenti contenuti nella guida al concordato preventivo biennale curata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in collaborazione con l’agenzia delle Entrate, esempio di collaborazione istituzionale. Si tratta di una guida operativa che sintetizza in 18 pagine, con linguaggio chiaro e ricorrendo ad alcune semplificazioni, la disciplina dell’istituto, aggiornata alle ultime novità del decreto Omnibus. Essa si rivolge sia a coloro che intendono aderire per la prima volta, sia a coloro che, avendo già esercitato l’opzione per il biennio 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione, fruendo dei vantaggi appositamente previsti dal decreto Omnibus per questa fattispecie. Ad esempio, la possibilità del ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2020-2023 – uno o più a scelta del contribuente – è riservata dall’articolo 29 del Dlgs 148/2026 esclusivamente ai soggetti che rinnovano l’opzione per il concordato.
La guida diffusa ieri rappresenta la prima forma di collaborazione tra due istituzioni, agenzia delle Entrate e Consiglio nazionale dei commercialisti, spesso su fronti opposti sulle interpretazioni delle disposizioni.
Il documento rappresenta pertanto una novità nel panorama della prassi interpretativa e ha lo scopo di rafforzare un percorso di collaborazione istituzionale attraverso un confronto costante, concreto e orientato alla semplificazione e alla corretta applicazione delle norme. Per Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti partendo proprio dai diversi ruoli, ambiti e responsabilità dei due organismi: «può svilupparsi un sistema fiscale più efficiente. Il confronto preventivo, la condivisione delle criticità applicative e la predisposizione di strumenti informativi comuni contribuiscono infatti a ridurre le incertezze interpretative, prevenire gli errori e rendere più semplice il rapporto tra Fisco e contribuente».
La guida ricorda che l’adesione al Cpb – definito come «un istituto diretto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi» – impegna il contribuente:
ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (se soggetto passivo al tributo regionale);
a comunicare i dati mediante la presentazione dei modelli Isa.
D’altra parte, l’opzione può comportare una serie di vantaggi (puntualmente ricordati dalla guida), che il decreto Omnibus ha amplificato per i soggetti che rinnovano l’adesione dopo il primo biennio.
Sono, tra gli altri, trattati sinteticamente (ricorrendo anche ad alcuni esempi applicativi) gli aspetti dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione, della procedura di adesione o di revoca, delle ipotesi di cessazione o decadenza degli effetti dell’opzione. Un paragrafo è dedicato alle cosiddette “rettifiche del reddito concordato”, ossia a quegli elementi (positivi o negativi) che incidono algebricamente sul reddito proposto prima del calcolo delle imposte, ex articoli 15 e 16 del decreto Cpb (articolo 17 per l’Irap).
La guida ricorda che, con le modifiche impresse all’istituto dall’articolo 28 del Dlgs 148/2026, a decorrere dal biennio 2026-2027 i contribuenti possono regolarizzare eventuali violazioni dichiarative anche relative alla comunicazione dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato. Non si deve più temere la decadenza in caso di regolarizzazione spontanea (indipendentemente dall’impatto dell’integrazione) e le sanzioni correlate a queste violazioni si possono definire mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Parallelamente, la proposta di Cpb si adeguerà automaticamente alla correzione operata dal contribuente.
Infine, la guida ricorda che il vincolo “all in all out” che lega tra loro le proposte di Cpb di studi associati o società tra professionisti – da un lato – e singoli soci/associati con partita Iva individuale – dall’altro – non opera se le attività svolte appartengono ad Isa differenti. E che la mera esclusione dagli Isa di uno degli associati non determina automaticamente l’impossibilità di adesione per la struttura associata e per gli altri associati.