Nato per governare le crisi dei soggetti non fallibili, professionisti, imprenditori minori, agricoli, start-up e debitori esclusi dalle procedure maggiori, oggi il concordato minore non può più essere trattato come una scorciatoia semplificata del sovraindebitamento. Il documento del Consiglio nazionale del dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti (Fnc) del 29 aprile 2026 lo dice con chiarezza: la procedura prevista dagli artt. 74-83 del Codice della crisi è “minore” solo nel nome. Perché, nella pratica, richiede piani credibili, numeri verificabili, relazioni dell’Occ (Organismo di composizione della crisi) robuste e un confronto serio con l’alternativa della liquidazione controllata.
Il concordato minore. Il concordato minore nasce per i soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore. Vi rientrano il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e, più in generale, il debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie speciali. È una platea ampia, ma non indistinta.
La procedura richiede presupposti soggettivi e oggettivi, documentazione coerente, correttezza informativa e una proposta capace di reggere al vaglio dei creditori e del giudice. È una procedura “minore” solo per dimensione del debitore e per impianto più snello, non per minore rigore. Anzi, proprio perché i patrimoni sono spesso ridotti, le scritture contabili incomplete, i confini tra debiti personali e debiti d’impresa sfumati, occorre un surplus di chiarezza.
L’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. L’art. 33, comma 4, Ccii, nella sua formulazione letterale, rende inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato.
Ma la giurisprudenza non si è mossa in modo uniforme. Da un lato, vi sono pronunce che leggono la preclusione come insuperabile, valorizzando la liquidazione controllata quale sbocco naturale e sufficiente anche ai fini dell’esdebitazione. Dall’altro, si è affermato un orientamento più aperto, soprattutto per il concordato minore liquidatorio con finanza esterna, fondato sull’idea che l’impresa individuale non si estingua come ente distinto dal suo titolare, semplicemente perché un ente distinto non c’è mai stato.
È qui che il documento ricorda che, nei casi di debitoria mista, la scelta dello strumento non può essere frutto di automatismi. Bisogna guardare alla genesi delle obbligazioni, alla prevalenza dei debiti consumeristici o professionali, alla composizione del patrimonio, alla convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
La centralità del piano. Si tratta dell’elemento che trasforma una dichiarazione di difficoltà in una proposta giuridicamente valutabile. Il Codice, dopo il correttivo del 2024, mostra un favor evidente per il concordato in continuità, aziendale o professionale. La prosecuzione dell’attività è la soluzione fisiologica: produce flussi, conserva valore, può tutelare rapporti contrattuali e occupazione.
La via liquidatoria, invece, è residuale e subordinata all’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Prima, l’attenzione era rivolta all’aumento della soddisfazione dei creditori; ora il parametro diventa l’incremento dell’attivo disponibile. Ma resta aperto il problema del significato concreto di “misura apprezzabile”. Non basta indicare una somma proveniente da un familiare o da un terzo: occorre dimostrare che quell’apporto abbia consistenza, serietà, effettiva disponibilità e incidenza reale sull’economia della proposta.
La proposta e le classi. Dopo le modifiche del dlgs n. 136/2024, la proposta non è più definita “a contenuto libero”, ma continua a poter prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. È una libertà funzionale, non arbitraria. Si può prevedere dilazione, falcidia, pagamento parziale, finanza esterna, liquidazione di beni, continuità diretta o indiretta. Ma tutto deve essere descritto con tempi, modalità, percentuali, fonti e rischi. Il creditore deve poter votare sapendo che cosa gli viene offerto, quando lo riceverà e perché quell’offerta è preferibile all’alternativa liquidatoria. Nel concordato minore, il classamento resta in linea di principio facoltativo, salvo il caso dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Tuttavia, quando le classi sono previste, devono rispettare omogeneità di posizione giuridica e interesse economico. E, soprattutto, non possono alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Il ruolo dell’Occ. L’Occ non è il rappresentante processuale del debitore, ma nemmeno un mero passacarte. Assiste nella formulazione della domanda, verifica la documentazione, interroga banche dati, acquisisce informazioni dai creditori, ricostruisce le cause dell’indebitamento e redige la relazione particolareggiata. È una funzione tecnica e di garanzia. Se svolta in modo debole, indebolisce l’intera procedura; se svolta con rigore, consente al tribunale e ai creditori di muoversi su basi informative attendibili.
La relazione particolareggiata, dopo il correttivo, assume un peso ancora maggiore. Deve esaminare cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere, eventuali atti in frode o atti impugnati, completezza e attendibilità della documentazione, fattibilità del piano e convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Quest’ultimo riferimento è essenziale: non si parla più genericamente di alternativa liquidatoria, ma della procedura di liquidazione controllata. La fattibilità, poi, non è una formula di stile. Significa chiedersi se le assunzioni del piano siano ragionevoli, se i flussi prospettici siano sostenibili, se i valori di realizzo siano prudenti, se i tempi siano credibili. Per una piccola impresa non si potrà pretendere il piano industriale di una società quotata; ma non si potrà nemmeno accettare un prospetto costruito su speranze, ricavi indimostrati o vendite di beni stimate al valore desiderato dal debitore.
I modelli di proposta e piano. Per il concordato in continuità richiamati stato patrimoniale, conto economico, analisi dei flussi, descrizione del mercato, strategie di riequilibrio, sostenibilità del piano. Per l’impresa agricola si tiene conto delle peculiarità contabili e dei tempi di maturazione di determinati ricavi o contributi. Per il professionista, invece, emergono elementi spesso trascurati: albo di appartenenza, struttura dello studio, mandati in essere, costi di funzionamento, fiscalità e contribuzione alla cassa previdenziale. Sono indicazioni preziose perché colmano un vuoto pratico. In molti fascicoli di sovraindebitamento il problema non è l’assenza di una norma, ma la debolezza del materiale portato al giudice. Elenchi creditori incompleti, valori patrimoniali non aggiornati, spese familiari non documentate, atti di straordinaria amministrazione ignorati, posizioni fiscali ricostruite solo in parte: sono difetti che possono compromettere l’ammissione o l’omologa.
Il voto e l’omologazione. la regola maggioritaria deve essere letta insieme alle cautele introdotte per evitare che un solo creditore dominante decida da sé il destino della proposta. Se un unico creditore detiene crediti superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Per la transazione fiscale e previdenziale la disciplina del concordato minore non contiene una regolazione autonoma e compiuta dei crediti tributari e contributivi; si deve quindi ragionare sul rinvio alle norme del concordato preventivo, nei limiti di compatibilità. L’applicazione del cram-down fiscale e previdenziale può diventare decisiva nei casi in cui il debito verso Erario ed enti previdenziali assorba gran parte dell’esposizione complessiva. Ma anche qui la convenienza rispetto alla liquidazione controllata resta l’argine: il superamento del dissenso pubblico non può legittimare proposte squilibrate o abusive.
L’esecuzione del piano. Troppo spesso, nelle procedure di composizione della crisi, l’attenzione si ferma all’omologa, come se la sentenza fosse il traguardo. Il documento ricorda che è solo l’inizio della fase più concreta. Il debitore non subisce spossessamento e deve compiere gli atti necessari all’attuazione del piano. L’Occ vigila, riferisce, consulta il debitore e, alla fine, presenta una relazione conclusiva. Se vi sono vendite di beni, occorre verificare la conformità degli atti dispositivi al piano e gestire cancellazioni di vincoli, pignoramenti, sequestri e formalità pregiudizievoli. La revoca dell’omologazione, disciplinata dall’art. 82 Ccii, è il contrappeso dell’intero sistema. Se il piano non viene eseguito correttamente o emergono condotte incompatibili con la fiducia accordata al debitore, la procedura può cadere e aprire la strada alla liquidazione controllata.