Le imprese non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (fallimento) possono accedere al concordato minore previsto dal Codice della crisi d’impresa anche in caso di atti in frode ai creditori. E in sede di adesione alla procedura da parte dei creditori vale in principio del silenzio- assenso (il creditore che non vota ha comunque prestato il proprio assenso). È quanto si legge nel documento del 29 aprile 2026 redatto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dalla Fondazione nazionale commercialisti «Il concordato minore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», in cui vengono messe in evidenza le peculiarità anche in termini di semplificazione della procedura riservata alle imprese in crisi, ma «sotto soglia».
Chi può accedere al concordato minore. Sono le imprese minori che non superano le soglie dimensionali previste dall’art. 2, comma 1, lett. c) del CCII (attivo patrimoniale annuo < 300.000 euro; ricavi lordi annui < 200.000 euro, debiti <500.000 euro; tutte e tre le condizioni devono essere rispettate per tre anni consecutivi). Al riguardo il documento sottolinea che la contabilità semplificata è una opzione fiscale che non esonera l’imprenditore dal rispetto delle previsioni codicistiche sulla tenuta delle scritture contabili e quindi anche di un libro giornale cronologico e di un libro degli inventari. Anche l’imprenditore agricolo proponente un concordato minore non è esonerato dal deposito della documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale ed economica.
Gli atti in frode. Premesso che tra gli atti in frode non sempre sarebbero ricompresi gli atti suscettibili di azioni revocatorie ordinarie ovvero di annullamento, secondo il documento dei Commercialisti va considerato che ove anche il debitore avesse compiuto atti diretti a frodare i creditori, tale comportamento non sarebbe necessariamente preclusivo al proseguimento della procedura. Infatti, attraverso una ricostruzione analogica con quanto previsto nella disciplina del concordato preventivo si sosterrebbe che la preclusione sussisterebbe solo ove il creditore nascondesse la frode compiuta e di entità significativa. Tuttavia, un limite temporale sembrerebbe ricavarsi dall’art. 75, comma 1, lett. d) CCII, secondo cui tra i documenti da allegare al ricorso sono inclusi anche gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, considerando tale termine utile anche ai fini della ricerca per la successiva indicazione degli atti di frode da parte dell’Occ (Organismo di composizione della crisi).
Il silenzio-assenso. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La normativa richiama espressamente il principio del silenzio-assenso in base al quale, in mancanza di comunicazione all’Occ (di adesione o di eventuale dissenso) nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia comunque prestato il proprio assenso.
La validità dell’adesione o del dissenso del creditore è pertanto subordinata alla trasmissione all’Occ a mezzo Pec; in mancanza, il “voto” espresso dal creditore sarebbe invalido dovendolo considerare, mediante il principio del silenzio assenso, come non espresso.