20.04.2026

Composizione negoziata? Non è scorciatoia per la liquidazione

  • Italia Oggi

Il Fisco protagonista a tutto campo nella composizione negoziata: apertura al risanamento vero, ma nessuna indulgenza verso usi dilatori o scorciatoie liquidatorie. La bozza di circolare dell’Agenzia delle entrate sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, messa in rete il 15 aprile scorso per consultazioni e proposte di modifica fino al 20 maggio, traccia un principio destinato a pesare nella pratica: la composizione negoziata non può diventare un corridoio protetto per accompagnare l’impresa alla liquidazione, ma deve restare un cantiere di continuità, trattative credibili e recupero di valore. Dentro questo perimetro l’amministrazione finanziaria si ritaglia un ruolo tutt’altro che notarile: chiede documenti, presidia le misure protettive e cautelari, apre alla transazione fiscale e offre perfino leve premiali, ma solo a chi arriva al tavolo con un piano serio e numeri in ordine. Nella bozza di circolare sui nuovi istituti del Codice della crisi (prima di quattro interventi dedicati ad altri strumenti di regolazione), l’Agenzia delle entrate non si limita a dire come si conteggia il debito fiscale, ma disegna un vero statuto dei rapporti tributari dentro la composizione negoziata.

Uso distorto della composizione. È, probabilmente, il punto più forte del documento: la circolare prende posizione contro l’idea, affacciata in qualche arresto giurisprudenziale, che si possa utilizzare la composizione negoziata come corridoio d’ingresso verso un esito liquidatorio programmato fin dall’origine. La tesi viene definita discutibile, perché finirebbe per svuotare di senso il concordato preventivo liquidatorio, che resta lo strumento ordinario per liquidare il patrimonio e ripartire il ricavato tra i creditori.

Il presupposto oggettivo, ricorda la circolare, resta il “risanamento dell’impresa”, sia in forma diretta sia in forma indiretta, anche attraverso il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, ma sempre in una logica di continuità economicamente apprezzabile. Se invece la continuità brucia risorse, l’imprenditore non mette finanza nuova e il compendio aziendale non ha valore, la reversibilità dell’insolvenza diventa, per la stessa amministrazione, assai remota.

La documentazione in fase di avvio. Per questo la documentazione richiesta all’avvio non è un adempimento notarile, ma la prima cartina di tornasole della serietà del percorso. Allo zoccolo duro dei documenti contabili della società si aggiunge il pacchetto fiscale vero e proprio: certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva rilasciata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi. E il certificato unico dei debiti tributari, ricorda la bozza, non fotografa solo il dovuto “pacifico”, ma anche i debiti risultanti da atti, contestazioni in corso e posizioni già definite ma non ancora soddisfatte.

Le misure protettive. Sul terreno delle misure protettive la circolare compie un altro passaggio rilevante. Prima di tutto chiarisce che, nella composizione negoziata, non esiste alcun automatic stay: la sospensione delle iniziative individuali dei creditori non scatta da sola, ma richiede sempre un’istanza specifica del debitore. La protezione del patrimonio è dunque una tutela da motivare, non un ombrello automatico aperto per il solo fatto di essere entrati in piattaforma. È in questo contesto che va letta l’apertura dell’Agenzia ai beni di terzi. La bozza prende atto che, in passato, la giurisprudenza aveva escluso dal perimetro delle misure protettive i patrimoni dei fideiussori o dei coobbligati, perché la garanzia personale non coincide con un bene strumentale all’impresa. Oggi, però la prospettiva cambia: le misure protettive possono estendersi anche a beni di proprietà di terzi, purché siano nella disponibilità dell’imprenditore e siano strumentali all’attività, come accade tipicamente per beni in affitto o in leasing. La strumentalità va però provata e l’imprenditore deve documentare il titolo che gli consente di usare quel bene nell’esercizio dell’impresa.

Il ruolo dell’Agenzia delle entrate nella richiesta di misure protettive. Qui la circolare adotta un taglio molto operativo. Una volta ricevuta la notifica del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive, gli uffici devono avviare subito la ricognizione complessiva del debito tributario, verificare la completezza della documentazione e analizzare il progetto di piano per valutarne l’idoneità a superare la crisi e l’attuabilità concreta. Non è un presidio passivo: gli uffici devono valutare se costituirsi in giudizio per opporsi alla conferma delle misure richieste nei confronti dell’Agenzia e, in ogni caso, la partecipazione all’udienza è considerata opportuna almeno a fini informativi. La circolare, in sostanza, legittima un atteggiamento attivo del creditore pubblico nella fase giurisdizionale, perché quella sede è uno dei pochi momenti in cui, dentro una procedura altrimenti riservata e stragiudiziale, il Fisco può far emergere dubbi, contestare criticità e contribuire a un confronto che, se gestito in buona fede, può persino risultare funzionale al risanamento.

Le misure cautelari. La circolare insiste sul fatto che esse possono essere chieste solo dal debitore e che non sono al servizio di un giudizio di merito, che nella composizione negoziata manca del tutto, ma del buon esito delle trattative. Per questo fumus e periculum non vanno misurati sul diritto sostanziale in lite, bensì sull’obiettivo del risanamento: il primo in rapporto alla plausibilità del percorso, il secondo in rapporto al danno che quel percorso subirebbe senza la tutela invocata. La cautelare serve insomma se aiuta a tenere aperto il tavolo, non se serve solo a prendere tempo. E la bozza ricorda che, nella prassi, sono state chieste anche misure cautelari incidenti sui rapporti con il Fisco e con l’agente della riscossione, compresa la sospensione di pagamenti relativi a debiti iscritti a ruolo o oggetto di comunicazioni bonarie.

Rapporto tra misure protettive e cautelari. Il nodo più delicato, però, è un altro: si può allungare la vita delle misure protettive invocando misure cautelari? La circolare fotografa un cantiere giurisprudenziale tutt’altro che chiuso. Da un lato, registra un orientamento favorevole all’idea che il tetto massimo di durata delle misure protettive non si applichi automaticamente a misure cautelari aventi contenuto equivalente, purché siano specifiche, selettive, funzionali alle trattative e non meramente riproduttive della protezione già scaduta. Dall’altro lato, dà conto di una linea più restrittiva, secondo cui le misure cautelari non possono essere usate per aggirare il limite speciale delle protettive, soprattutto quando si chiede, sotto altro nome, la medesima inibizione già consumata. La lezione per imprese e professionisti è semplice: l’allungamento della protezione non è un automatismo creativo, ma un’operazione chirurgica da motivare con precisione, dimostrando che si tratta di una tutela diversa, specifica e ancora realmente strumentale al negoziato.

La transazione nella composizione. Il capitolo più innovativo resta quello dell’articolo 23, comma 2-bis: l’accordo transattivo con le agenzie fiscali. Qui la bozza di circolare compie un passo che, per la cultura italiana delle crisi d’impresa, non è affatto banale: ammette in modo strutturato che il debito tributario possa essere trattato dentro la composizione negoziata con logica transattiva, inclusa la falcidia dell’Iva, purché attestata come più conveniente della liquidazione giudiziale. È un punto di forte impatto pratico, perché l’Iva è tradizionalmente il confine su cui si sono infranti molti tentativi di risanamento. L’amministrazione, tuttavia, non spalanca la porta senza condizioni: chiede attestazioni serie, confronti comparativi con l’alternativa liquidatoria e un impianto documentale molto ordinato. Nella documentazione della proposta diventano centrali due relazioni: quella del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e quella del revisore legale, o del soggetto incaricato della revisione, sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. La bozza aggiunge una precisazione importante: le due relazioni non dovrebbero essere redatte dalla stessa persona, proprio per salvaguardare imparzialità e indipendenza.

Le misure premiali. Qui la circolare manda un segnale chiaro alle imprese: chi entra per tempo nella composizione negoziata e ne esce con una delle soluzioni previste dal codice può ottenere una dote fiscale non trascurabile. Gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale; le sanzioni si abbassano al minimo, e in alcuni casi sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza vengono ridotti della metà. Non solo: in caso di pubblicazione del contratto o dell’accordo previsti dall’articolo 23, l’Agenzia può concedere, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, una rateazione fino a 72 rate mensili, che può salire a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà. La sottoscrizione dell’esperto vale come prova della temporanea obiettiva difficoltà, e l’interpello 443 del 2023, richiamato dalla stessa bozza, chiarisce che questa difficoltà non va letta in chiave congiunturale, ma in senso ampio, perché l’agevolazione serve al salvataggio dell’impresa, qualunque sia l’origine della crisi.