24.04.2026

Commercialisti, confermata la stretta sulle società di servizi

  • Il Sole 24 Ore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti conferma la stretta sull’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e quella della società di servizi/ced, in cui l’iscritto ha un interesse economico prevalente, il potere gestorio ed esercita il controllo.

L’Informativa n. 70/2026, infatti, ha confermato che, dal 2026, è considerato incompatibile con la professione il ced, con le caratteristiche suddette, che ha un fatturato «prevalente» rispetto a quello professionale, sostenendo, però, che la prevalenza si verifica, non se il fatturato del ced è superiore rispetto a quello professionale (come sarebbe logico pensare e come si applicava fino al 2025), ma se il fatturato del ced è superiore al 20% del totale del fatturato professionale (individuale o derivante, per la propria quota, dalla stp, dalle associazioni professionali o studi associati) e del ced (sempre pro-quota). Pertanto, se ad esempio il ced fattura a terzi 21.000 euro e la partita Iva professionale fattura 79.000 euro, il fatturato del ced è «prevalente» rispetto a quello professionale (anche se è pari a solo il 21% del totale fatturato), quindi, scatta l’incompatibilità.

La stretta è stata resa nota dall’Informativa n. 5/2026 (aggiornamento delle «Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex articolo 4, Dlgs 139/2005») ed è stata ora confermata dall’informativa 70/2026, la quale ha ammesso il passaggio poco chiaro di pagina 32 dell’informativa 5/2026, secondo il quale, per evitare l’incompatibilità, la parte di fatturato del ced, riferibile all’iscritto, non doveva essere «superiore al 20% del proprio fatturato professionale (di cui alla posizione Iva individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato e/o Stp)», quindi, senza considerare in questo valore (su cui moltiplicare il 20%), la parte di fatturato del ced, riferibile all’iscritto (si veda quanto segnalato in queste pagine il 17 gennaio 2026).

Ora, invece, è stato confermato che il «limite del 20% debba essere rapportato» non al solo fatturato professionale del singolo iscritto, ma alla somma del «fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione Iva individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o Stp)» e della «quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto».

L’Informativa 70/2026, poi, ha confermato che la nuova disciplina si applica a partire dai «fatturati dell’anno 2026, rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti». Pertanto, per l’autocertificazione relativa al 2025 e le verifiche svolte nel corso del 2026, continuano ad applicarsi i precedenti criteri, che considerano incompatibile il ced se i suoi fatturati medi quinquennali superano il 50% dell’intero fatturato medio quinquennale (ced e professionale). Dal 2026, invece, oltre alla riduzione della percentuale dal 50% al 20%, la verifica tra i fatturati medi della società e dell’iscritto è passata da un «periodo quinquennale di osservazione» ad un periodo di rilevazione triennale.

La disciplina transitoria, però, prevede un’applicazione graduale del nuovo parametro del 20% dal 2026 al 2028, con un periodo di rilevazione quadriennale, fino al pieno regime dal 2029 in poi. Quindi, come indicato nell’esempio dell’allegato dell’Informativa 70/2026:

per il 2026, rileveranno i fatturati medi del 2023, del 2024 e del 2025, applicando la percentuale di prevalenza del 50%, e del 2026, applicando il 20 %;

per il 2027, rileveranno i fatturati medi del 2024 e del 2025, applicando il 50%, e del 2026 e 2027, applicando il 20%;

per il 2028, rileveranno i fatturati medi del 2025, applicando il 50%, e del 2026, 2027 e 2028, applicando il 20% ;

per il 2029, a regime, rileveranno i fatturati medi del 2027, 2028 e 2029, applicando la percentuale di prevalenza del 20% (periodo di rilevazione triennale).