Detassazione al 5% anche per incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente la sottoscrizione del contratti collettivi nazionali (Ccnl), per l’indennità di cassa prevista dal Ccnl, per ferie e festività e in presenza di superminimo assorbibile. Detassazione al 15% per lo straordinario feriale e notturno, per le maggiorazioni domenicali anche laddove la domenica è un giorno ordinario di lavoro e per i part time che lavorano nel giorno di riposo. Detassazioni fuori perimetro, invece, per i datori di lavoro che non applicano un contratto collettivo nazionale.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 3/E di ieri sotto forma di risposta a quesiti, fornisce importanti indicazioni in relazione alle imposte sostitutive previste dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026), già in parte commentate con la circolare 2/E dello scorso 24 febbraio.
Le detassazioni in commento sono due: quella del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di Ccnl sottoscritti negli anni 2024, 2025, e 2026; e quella del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità per lavoro a turni, nel limite massimo di 1.500 euro.
Sostitutiva al 5%
In relazione alla detassazione sugli incrementi retributivi previsti dai Ccnl, il Fisco prende posizione su fattispecie controverse. Gli incrementi previsti dai Ccnl relativi a indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento delle mansioni (ad esempio, le indennità cassa e le indennità modali) possono essere detassati ove confluiscano nella retribuzione ordinaria.
Sono detassabili, poi, anche gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti (si veda anche il Sole 24 Ore del 28 aprile). Restano escluse, però, dal beneficio le “una tantum” da rinnovo contrattuale. Altresì sono detassabili gli incrementi assorbiti da superminimi pattuiti individualmente, gli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, per le festività soppresse, per i permessi retribuiti (ad esempio, Rol o Par) e per la gratifica feriale eventualmente prevista dal Ccnl.
Sostitutiva al 15%
In merito alla detassazione del 15% viene precisato che il beneficio può essere applicato sulle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale anche laddove il giorno di riposo settimanale non coincida contrattualmente con la domenica. Per i part time verticali, ove il giorno di riposo può non coincidere con la domenica, l’agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti.
Semaforo rosso, invece, in caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche. Detassazione applicabile, invece, sull’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, sull’indennità di reperibilità prevista dal Ccnl anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa e sull’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del Ccnl Credito.
Detassazioni del 5% e del 15% applicabili, infine, anche per i lavoratori, docenti e ricercatori impatriati; ma attenzione perché l’imposta sostitutiva si applicherà sull’intero ammontare senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Il Fisco, inoltre, ritiene che le predette misure agevolative non potranno essere fruite in assenza di applicazione di un Ccnl al rapporto di lavoro.