In arrivo da parte dalle Entrate le comunicazioni per promuovere la correzione spontanea sugli aiuti di Stato e aiuti in regime «de minimis» non indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2022, per i quali il tentativo di iscrizione nei Registri aiuti di Stato dei vari settori (Rna, Sian e Sipa) non è andato a buon fine.
Lo prevede il provvedimento 143075/2026 diffuso ieri dall’Agenzia, che individua due modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni utili:
invio al domicilio digitale (articolo 16, commi 7 e 8 del Dl 185/2008) ovvero alla Pec (articolo 5, comma 1, del Dl 179/2012);
inserimento nell’area riservata del portale dell’Agenzia, nell’ambito del «Cassetto fiscale», nella sezione «L’Agenzia scrive».
Se l’anomalia che ha impedito la registrazione del beneficio è imputabile a errori di compilazione dei campi «Codice attività Ateco», «Settore», «Codice Regione», «Codice Comune», «Dimensione impresa» e «Tipologia costi» del prospetto «aiuti di Stato» della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Si ritiene che, in questo caso, la sanzione applicabile (su cui si può esercitare ravvedimento operoso) sia quella dell’articolo 8 del Dlgs 471/97, ossia da 250 a 2mila euro (così chiarisce la risoluzione 26/E/2021).
Ove l’anomalia dipenda da altre cause, per il provvedimento «il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi» e ravvedendo la relativa sanzione.
Come anticipato, per la risoluzione 26/E/2021 «in caso di errore si tratta di “infrazione formale” per cui la sanzione applicabile (su cui si può esercitare il ravvedimento operoso) è quella dell’articolo 8, Dlgs 471/97, vale a dire da euro 250 a euro 2mila».
Il punto andrebbe comunque chiarito, anche rispetto ai tanti aiuti fruiti dalle imprese nel periodo Covid non sempre di chiara attribuzione in ambito aiuti di Stato e con complesse correlazioni tra dichiarazione e comunicazione straordinaria Temporary framework (provvedimento 27 aprile 2022). Che, peraltro, è stata presentata entro il 31 gennaio 2023 ed era ben presente nella mente all’epoca della trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.
L’esperienza insegna che la maggior parte delle comunicazioni di anomalia si riferisce a situazioni in cui “per prudenza” un aiuto non richiamato dalla tabella presente nelle istruzioni è stato indicato col codice residuale “999” quando non andava indicato, essendo aiuto non di natura fiscale (ad esempio a valere sui contributi previdenziali) o beneficio non qualificabile come aiuto di Stato, elemento che basta segnalare alle Entrate.
La restituzione del beneficio è prevista dall’articolo 17, comma 2, del decreto 115/2017, secondo cui «l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale».
In ogni caso, con le modalità indicate nella lettera, il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia inesattezze su dati e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.